Dopo la rapida e celere approvazione della Legge di Stabilità a dicembre, conseguenza del dopo-referendum del 4 dicembre, possiamo guardare con certezza alle regole da applicare per chi è intenzionato ad aprire una partita iva aderendo al regime di vantaggio ormai denominato "forfettario".
Addio Regime Dei Minimi
Il regime dei minimi è da considerarsi pienamente abrogato e non più esercitabile.
Resta, ovviamente, valido per i titolari di partita Iva che lo hanno scelto entro l'anno 2015, grazie ad una proroga.
Tali soggetti potranno applicare il regime dei minimi fino alla sua scadenza naturale: fino al 35° anno di età del contribuente ovvero al 5° periodo d’imposta consecutivo.
Il REGIME FORFETTARIO DAL 1 GENNAIO 2017
Vi accedono i soggetti esercenti attività di impresa, artistica o professionale a condizione di rispettare i seguenti requisiti:
- ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (leggi la tabella ufficiale)
- spese per lavoro accessorio, dipendente, a progetto non superiori ad euro 5.000,00 lordi;
- spese per acquisto di beni ammortizzabili non superiori a 20.000,00 euro.
E' possibile accedere al regime e lavorare contemporaneamente come dipendente di altra attività?
La risposta è positiva a condizione che i redditi conseguiti non eccedano l’importo di 30.000,00 euro lordi.
Vantaggi del regime forfettario
Il nuovo regime forfetario in questione è soggetto ad imposta sostitutiva applicata ad un coefficiente di redditività.
- 5% per i primi 5 anni di attività se si tratta di nuove iniziative imprenditoriali e non prosecuzioni di attività,
- 15% negli altri casi
- esonero liquidazione e versamento IVA
- esonero dichiarazione IVA
- esonero Spesometro
- esonero registrazione corrispettivi, fatture di acquisto e fatture emesse
- esonero studi di settore
- esonero IRAP
- obbligo di imposta di bolla di 2 euro su fatture emesse con importo superiore a 77.47 euro.
Contributivi previdenziali: confermata l'agevolazione per le nuove iniziative imprenditoriali di una riduzione del 35% del minimale contributivo Inps relativo alla gestione artigiani e commercianti, da richiedere tramite apposita domanda.
(N.B. il termine di presentazione della domanda di sgravio contributivo, per avere effetto nel 2016, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 28.2.2016. tramite accesso al portale dei servizi INPS)
Conclusioni
Visto sopra, è evidente come non ci siano differenze di rilievo per chi sceglie di aderire al regime forfettario nel 2017.
La normativa è difatti rimasta invariata nelle linee generali.
Non si escludono tuttavia ulteriori interventi.