A partire dal 16 gennaio 2017 gli avvocati avranno l’obbligo di comunicare telematicamente al CNF i crediti formativi conseguiti nel triennio. Anche i soggetti formatori (organizzatori e promotori dei corsi professionali) dovranno registrarsi alla piattaforma per accreditarsi al Consiglio Nazionale Forense.

I crediti formativi e l’obbligo di formazione

La legge sull'ordinamento professionale forense stabilisce all’art. 11 l'obbligo della formazione continua degli avvocati.

Ogni avvocato è tenuto a curare l’aggiornamento professionale e la propria formazione durante la vita professionale, attraverso la partecipazione a convegni e corsi accreditati dal Cnf e ad altre iniziative formative elencate nell'art.

13 del regolamento del CNF. Il periodo di valutazione dell'obbligo formativo ha durata triennale.

Nel corso del triennio è necessario maturare 60 crediti formativi, di cui non meno di 15 per ciascun anno e non meno di 9 devono riguardare la deontologia forense (di cui almeno 3 per ciascun anno).

La registrazione alla piattaforma

Innanzitutto è necessaria la registrazione alla piattaforma collegandosi al seguenti sito istituzionale del CNF (consiglionazionaleforense.it/web/cnf/pagina-provvisoria-piattaforma) che sarà operativa tra qualche giorno. Sono presenti due possibilità di registrazione: profilo avvocato e profilo promotore.

All’atto della registrazione sarà richiesto l’inserimento dei dati personali, invece ai fini del caricamento dei crediti formativi è necessario allegare un’istanza con allegati i files richiesti in formato .pdf.

Dopo aver effettuato la registrazione, l'utente avrà la possibilità di modificare i dati di accesso e quelli personali, integrare o modificare le richieste, inoltrare nuove stanze, verificare lo stato delle istanze inoltrate.

La Commissione Centrale di accreditamento

L'istanza presentata viene sottoposta alla disamina della Commissione centrale, quando lo stato risulterà "in lavorazione" non sarà più consentita la modifica.

Il richiedente verrà informato del provvedimento della Commissione tramite posta elettronica. Dopo il provvedimento della Commissione, il richiedente, avrà accesso all'apposita funzione di "deposito della relazione finale" circa l'attività formativa.

Se i crediti formativi conseguiti in precedenza derivano da organismi non ancora accreditati sarà necessario attendere il parere della Commissione centrale che valuterà, ed eventualmente potrà richiedere ulteriori informazioni ai fini del riconoscimento, oppure rigetterà la richiesta.

Il CNF ha ribadito espressamente che dal 1^ gennaio 2017 non saranno più ammesse richieste di riconoscimento di crediti formativi trasmesse con modalità differenti da quella telematica (email o fax). Per restare aggiornato sulle novità di diritto ed economia premi il tasto Segui accanto al nome.