Questa volta anche per gli avvocati c’è una buona notizia. Dopo aver obbligato all'iscrizione migliaia di giovani avvocati finalmente la cassa forense ha promosso un'iniziativa in favore dell'intera categoria.
Infatti la Cassa Forense con delibera dell’11/11/2016 ha indetto un bando per l’assegnazione di contributi (in totale 1.500.000 di euro) da destinare all’acquisto di strumenti informatici da utilizzare negli studi legali. In realtà tutti avranno diritto al bonus purché ci si attenga ai termini di scadenza. Vediamo quali sono i requisiti e le modalità per accedere al rimborso.
L’oggetto del rimborso e requisiti dei richiedenti
Sono ammessi al beneficio tutti gli iscritti alla Cassa Forense (avvocati e praticanti abilitati) che nell’anno 2016 abbiano acquistato nuovi strumenti informatici per finalità professionale. Ad esempio computer, fax multifunzione, fotocopiatrici, telefoni software gestionali, tablet..
Coloro che abbiano sostenuto le predette spese, per poter usufruire del bonus devono essere in regola con l’invio dei Modelli 5 ed aver dichiarato nell’ultimo Modello 5/2016 un reddito non superiore ad euro 40mila.
Entità del rimborso
Ciascun richiedente avrà diritto al rimborso del 50% della spesa documentata (con fattura di acquisto) fino ad euro 1500 al netto dell’iva e fino alla concorrenza della complessiva somma stanziata dalla Cassa (pari ad euro 1.500.000,00).
Come e quando inviare la domanda
La domanda per l’erogazione del rimborso andrà inoltrata entro il 16 gennaio 2017. Il modulo può essere reperito online sul sito della cassa forense (www.cassaforense.it) nella area modulistica. Una volta compilata e sottoscritta dovrà essere inviata anche a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it .
E’ necessario allegare al modulo le copie delle fatture di spesa e del documento d’identità del richiedente.
Le domande che perverranno oltre tale termine saranno inserite in una graduatoria in base al criterio di precedenza dei redditi più bassi; a parità di reddito la precedenza sarà determinata dalla minore età del richiedente, in subordine in base alla maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa.