Docenti e personale Ata della Scuola possono già accedere alla procedura del sito del ministero dell'Istruzione, nella sezione Istanze on line, per andare in pensione anticipata o di vecchiaia dal 1° settembre 2017. Oltre ai requisiti validi per le due Pensioni, la legge di Bilancio 2017 apre ad altre possibilità di pensionamento del personale scuola: tra queste, l'opzione donna e la quota 41 dei contribuenti precoci. Chi dovesse maturare i requisiti di età e di contributi necessari per l'uscita da lavoro, dovrà presentare domanda entro il prossimo 20 gennaio.

Entro tale scadenza, oltre alla cessazione dal servizio, si potranno inoltrare anche le domande di trattenimento in servizio nei casi disciplinati dalla legge, di cambiamento del rapporto di lavoro in tempo part-time o di revoca delle precedenti domande, qualora già presentate.

Pensioni anticipate scuola 2017: requisiti, opzione donna e vecchiaia

Per la pensione di vecchiaia dei docenti e degli impiegati Ata saranno necessari 66 anni e sette mesi di età da compiere entro il 31 dicembre 2017 e versamenti contributivi per almeno 20 anni. L'alternativa alla vecchiaia è la pensione anticipata che potrà essere richiesta dal personale della scuola se, entro la fine dell'anno 2017, saranno raggiunti i quarantuno anni e dieci mesi per le donne e un anno in più per gli uomini.

Novità dell'ultima ora nell'approvazione della legge di Bilancio 2017 è stata la proroga dell'opzione donna, ma a determinate condizioni: le impiegate della scuola dovranno essere nate nell'ultimo trimestre del 1958 ed aver contribuito per non meno di trentacinque anni. Tuttavia, sulla possibilità di uscita con l'opzione donna, è necessario attendere ulteriori dettagli da parte del ministero dell'Istruzione.

Pensioni precoci scuola 2017: chi può accedere alla quota 41 e come

Ulteriore novità della legge di Bilancio 2017 è la possibilità di pensione anticipata dei contribuenti precoci con la quota 41. Per la scuola, nel dettaglio, potranno accedervi le maestre della scuola dell'infanzia e le educatrici degli asili nido da non meno di sei anni, purché vengano soddisfatte determinate condizioni:

  • aver lavorato almeno per un anno prima di diciannove;
  • essere invalidi almeno al 74 per cento;
  • prendersi cura del coniuge o di parenti entro il primo grado disabili gravi da un minimo di sei mesi.