Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente, ed A.T.A. per l'a.s. 2017-2018 è stato firmato lo scorso 31 gennaio tra la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n.776 del 5/10/2015 e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.

I dubbi sulle sorti dei docenti sono, quindi, sciolti alla luce del testo sottoscritto dalle parti che il dott. Max Bruschi ha posto in condivisione sul proprio profilo fb.

Nuovo C.C.N.I. mobilità scuola: quale sorte attende i docenti?

L'art. 2 co. 2 Titolo 1 del nuovo C.C.N.I.

sulla mobilità del personale docente ed A.T.A. per l'a.s. 2017-2018 fa luce su alcuni aspetti che per molti docenti rimangono ancora poco chiari.

"I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva", quindi, "ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell'art.36 del CCNL, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. I predetti docenti, al fine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono esprimere preferenze per scuole e/o ambiti della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti nella provincia con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse dalla domanda, sono assegnati a titolarità definitiva su ambito, sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d'ufficio dei titolari perdenti posto in provincia, prima delle operazioni della mobilità professionale all'interno della provincia e della mobilità territoriale tra province diverse".

Il co.3 dello stesso art. 2 chiarisce la sorte dei "docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art. 1 co.98 lettere b) e c) della Legge 107/15 che no hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità". Tali docenti "partecipano alle operazioni tra province diverse".

Mobilità territoriale docenti: cosa succede ai docenti con incarico triennale?

La mobilità territoriale, ai sensi dell'art.3 co.1 titolo I del nuovo C.C.N.I. Scuola, "per l'a.s. 2017/2018 si svolge per scuole e/o ambiti territoriali".

Il comma 2 del citato articolo chiarisce che: "il posto per il quale i docenti hanno ricevuto l'incarico triennale viene considerato indisponibile analogamente ai titolari su scuola, sino a quando, eventualmente, il docente non ottenga, a domanda, una diversa titolarità di scuola o di ambito attraverso la mobilità".

La domanda di adesione alla mobilità per questi docenti è dunque facoltativa e il loro posto è considerato indisponibile analogamente ai titolari su scuola, salvo che il docente non ottenga, previa domanda, una diversa titolarità di scuola o di ambito.