Il suo sogno si stava per infrangere ma, per fortuna, è arrivata la pronuncia del Tar. Una quarantenne era stata giudicata troppo bassa per entrare a far parte del Corpo dei vigili del fuoco e per questo era stata esclusa durante la selezione riservata ai volontari del Corpo. La donna, però, non si è rassegnata ed ha proposto ricorso al Tar del Lazio. Alla fine, i giudici amministrativi le hanno dato ragione, statuendo che la statura non rappresenta più un criterio per partecipare ai concorsi nelle forze dell'ordine.

Idonea alle prove psicofisiche e attitudinali

Quella esclusione è stata come una doccia gelata per una donna di 40 anni. Ormai considerava una famiglia il Corpo dei Vigili del fuoco, in cui aveva prestato servizio, come volontaria, per molto tempo. 'Deficit di statura'. Questa la ragione per cui la quarantenne si è vista escludere dalla commissione giudicatrice. Una decisione strana, visto che la donna era stata considerata idonea alle prove psicofisiche e attitudinali. Strano anche il fatto che la stessa, dal 2003, era stata accolta nelle file dei volontari al comando provinciale di Bologna. L'esclusa, assistita dall'avvocato Gabriele Bordoni, ha impugnato l'esclusione e il Tar del Lazio le ha dato ragione.

Il legale ha sottolineato l'incoerenza tra l'idoneità fisica suffragata durante il servizio da volontaria e l'estromissione per 'deficit di altezza'.

Confermato un principio presente nell'ordinamento italiano

Chi è basso è vuole far parte delle forze di polizia non deve preoccuparsi. Il Tar del Lazio ha ricordato che l'altezza non è più un fattore discriminante in sede di ammissione alle procedure concorsuali.

Una quarantenne, alta 1,58 metri, era stata esclusa durante il concorso per diventare vigile del fuoco ma, dopo aver impugnato il provvedimento, ha potuto coronare il suo sogno. Il Tar le ha dato ragione. L'avvocato Bordoni ha fatto notare come la sua assistita avesse prestato servizio, come volontaria, nel Corpo anche se l'altezza minima per i volontari sia 1,62 metri. I giudici del Tar, lo scorso 1 marzo 2017, hanno quindi avallato il principio introdotto nell'ordinamento italiano con la legge n.2 del 12 gennaio 2015.