Non ci sono novità al momento in merito al contratto sulla mobilità dei docenti della Scuola per l'anno 2017/2018 rispetto alla bozza di accordo firmato dal Ministero dell'Istruzione con i sindacati a fine 2016 e ripresa ad inizio anno. La mobilità dei docenti per il prossimo anno scolastico, secondo il documento, farà riferimento non più alla titolarità di sede, ma a quella dell'istituzione scolastica. Ciò significa che, i docenti delle scuole secondarie, potranno essere assegnati a plessi scolastici e a sezioni staccate facenti parti della stessa istituzione scolastica.

E' a quest'ultima che dovrà essere riferita la titolarità di sede dei docenti che presenteranno domanda.

Mobilità scuola 2017/2018: assegnazione di sede per docenti e Ata con legge 104

Ulteriore aspetto da considerare nella mobilità dei docenti nella scuola per il 2017/2018 è rappresentata dall'assegnazione dell'istituzione scolastica per coloro che beneficiano della legge 104 del 1992, ovvero dei permessi per l'assistenza di persone disabili. In tale situazione si trova una docente di scuola secondaria, beneficiaria della legge 104, che ha scritto all'esperto del quotidiano Italia Oggi per chiedere chiarimenti in merito alla mobilità nella scuola con il nuovo accordo e per l'assegnazione in sezioni staccate all'interno dello stesso comune o in comuni differenti rispetto alla scuola di servizio.

L'esperto del quotidiano economico ha fornito un chiarimento esaustivo e chiaro riguardo alle assegnazioni degli insegnanti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) alle sezioni ed ai plessi della scuola di titolarità.

Mobilità docenti 2017/18: titolarità di sede in plessi o sezioni fuori comune

Nello specifico, nell'ambito della mobilità nelle scuola 2017/2018, docenti e Ata beneficiari della legge 104 potranno godere dell'inamovibilità d'ufficio soltanto se l'assegnazione comporti uno spostamento di sede scolastica (plesso o sezione) situata al di fuori del comune dove si prestava servizio precedentemente.

Pertanto si potrà usufruire dell'inamovibilità se la sede di nuova assegnazione dovesse trovarsi al di fuori del comune di servizio. Tale chiarimento deriva dalla sentenza numero 417 del 20/06/2012 del Tribunale di Perugia e dalla sentenza gemella del Tribunale di Matera (numero 1478) del 6/05/2012.