Novità in tema di mobilità dei docenti della Scuola e di trasferimento di sede territoriale e professionale di assegnazione arrivano dalla sentenza del Tribunale di Latina dello scorso 14 marzo con la quale è stato deciso che, nelle nuove assegnazioni, debba prevalere il criterio meritocratico, ovvero quello del maggior punteggio vantato. Così ha disposto il giudice per il caso della domanda di mobilità di una docente di Latina che ha presentato ricorso per il trasferimento nell'ambito territoriale 0013 dell'Emilia Romagna.

Domanda mobilità docenti scuola 2017: sentenza Tribunale Latina

Più dettagliatamente, il Tribunale di Latina ha disposto l'errato trasferimento della docente che, al momento della domanda di mobilità nella scuola, era in possesso di un punteggio superiore rispetto a quello di altri insegnanti meno meritevoli. A questi ultimi, infatti, erano state assegnate ambiti territoriali che corrispondevano a quelli che la stessa docente aveva indicato come preferiti (tra i primi) nella domanda di trasferimento. La decisione del giudice è arrivata in anticipo rispetto anche a quella del Tribunale Ammininistrativo Regionale del Lazio che, qualche giorno fa, ha condannato il ministero dell'Istruzione a rendere visibili i codici che generano il funzionamento dell'algoritmo utilizzato dallo stesso Miur per la mobilità nella scuola del corrente anno scolastico.

E, pertanto, come scrive Italia Oggi, il caso del trasferimento della docente potrebbe rientrare tra i tanti riguradanti il malfunzionamento dell'algoritmo con conseguente disparirità di trattamento arrecata dall'amministrazione scolastica.

Trasferimenti e mobilità docenti scuola 2017: conta il punteggio

Inoltre, al pari di altre situazioni simili vissute dai docenti, la mobilità tra ambiti territoriali cosi distanti avrebbe causato per l'insegnante disagi di trasferimento che si sarebbero riversati nella vita familiare, in quanto madre di 2 figli piccoli.

Pertanto, il giudice nel formulare la sentenza ha tenuto conto della circostanza che l'ordine delle preferenze indicate nella domanda di mobilità dalla docente fosse stato disatteso e il risultato del trasferimento fosse in contrasto con quanto previsto dall'articolo 97 della Costituzione. Ovvero di assicurare che, nelle procedure concorsuali, venga garantita la scelta dei candidati con il punteggio più alto e, dunque, i più meritevoli.

Infine, il Tribunale di Latina avrebbe ritenuto opportuno la predisposizione da parte di ogni ambito territoriale di una graduatoria calcolata sulla base dei punteggi posseduti dai docenti in relazione agli esiti delle domande di mobilità.