Si continua a parla in maniera insistente dell'argomento riforma Pensioni 2017, diventato ormai più che mai di attualità soprattutto a causa dell'uscita anticipata tramite Ape social e Quota 41 per i lavoratori precoci. E siccome i dubbi in merito a questi nuovi strumenti certamente non mancano, l'Inps ha diffuso nella giornata di ieri le trentotto FAQ proprio sulla concessione dell'Ape social. Uno dei principali chiarimenti, secondo quanto riportato da Pensionioggi.it, è che tale prestazione non è a disposizione per i lavoratori autonomi che hanno cessato definitivamente l'attività commerciale o che sono inoccupati.

Riforma pensioni e Ape social: ecco tutti i chiarimenti da parte dell'Inps

Mentre il Governo e i sindacati si sono incontrati per risolvere questioni molto delicate e dare avvio alla fase due della riforma pensioni, è stato ribadito, inoltre, che l'Ape social non può essere concessa a coloro i quali sono residenti all'estero e chi si trova in questa situazione deve comunicare entro cinque giorni lo spostamento della residenza dall'Italia all'estero. Un'altra risposta molto interessante arriva sulla possibilità di cumulare l'Ape con l'assegno sociale: è possibile farlo ma bisogna considerare che il reddito da Ape può ridurre o far sì che venga revocato l'assegno sociale nel caso in cui questo superi il reddito massimo previsto per l'assegno sociale.

Non può ottenere l'Ape social, invece, chi è titolare di assegno ordinario di invalidità perché si tratta di una pensione diretta e quindi rientra nel divieto di cumulo stabilito all'interno della legge di bilancio. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, in particolare nei confronti dei commercianti che godono di indennizzo, va detto che è precluso l'accesso all'Ape social.

Nel caso in cui, invece, gli interessati non abbiano alcun indennizzo e non vogliano goderne, devono dichiararlo all'interno della domanda per Ape social, ma potranno accedere all'uscita anticipata.

Per quanto riguarda i disoccupati, l'Inps sottolinea che l'Ape social non può essere concessa se l'interessato non ha goduto di ammortizzatori sociali per mancanza dei requisiti, nel caso in cui non abbia fatto domanda di disoccupazione in tempo o se c'è stata liquidazione anticipata della Naspi.

L'Ape social non può essere chiesta, come ben noto da tempo, anche se il contatto di lavoro a termine è scaduto naturalmente, ma soltanto se c'è stato licenziamento o dimissioni per giusta causa. Infine, non può godere di Ape social neanche il lavoratore autonomo che abbia cessato l'attività e sia in uno stato di disoccupazione.

Riforma pensioni: e per il comparto scuola?

Siccome i dubbi sono ancora molti legati a coloro i quali lavorano nel comparto scuola, l'Inps ha rimandato la questione al Ministero del Lavoro. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca starebbe valutando delle azioni da attuare per evitare che il lavoratore che abbia il diritto di accedere all'Ape social o a Quota 41 debba attendere un altro anno a causa dei tempi per presentare domanda che non sono compatibili con le scadenze previste dal MIUR per poter comunicare la cessazione del servizio a seguito di pensionamento.

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