Novità in arrivo per quanto riguarda l’uso dei buoni pasto. Entra, infatti, in vigore il 9 settembre il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 10 agosto che intende fare chiarezza in un mercato che coinvolge oltre 80 mila aziende e 2,5 milioni di lavoratori, per un giro d’affari di circa 3 miliardi di euro.

Cosa cambia nell’utilizzo dei buoni pasto

Per quanto riguarda l’utilizzo dei buoni pasto, la novità più rilevante che entra in vigore il 9 settembre è la riconosciuta possibilità di cumulare fino ad otto buoni pasto al giorno.

La normativa in vigore fino ad oggi prevedeva la possibilità di spendere un solo ticket al giorno, in ottemperanza al fatto che il buono rappresenta un servizio sostitutivo della mensa a carattere giornaliero. In realtà il divieto di cumulabilità è stato, comunque, ampiamente disatteso, in quanto gli esercizi commerciali, in modo particolare i supermercati, hanno sempre accettato più buoni pasto in pagamento della spesa. Il fatto di aver esplicitato la possibilità di cumulo si ritiene che potrà favorire la spendibilità da parte dei lavoratori.

Altro punto importante della norma è la possibilità di spendere i buoni pasto in tutte le attività commerciali in cui si possano comprare generi alimentari, inclusi gli agriturismi e gli spacci aziendali, mentre finora era possibile ‘spenderli’ solo in bar, supermercati e ristoranti.

Rimane invariato il divieto di cessione ad altre persone e l’utilizzo del buono per quello che è il suo ‘valore facciale, cioè non è possibile ricevere un resto in moneta, mentre è possibile integrare il pagamento con contanti in caso di spesa superiore al valore del ticket.

Novità anche per gli esercenti che accettano i buoni pasto

Le novità sui ticket riguardano anche gli esercenti che accettano i buoni quale forma di pagamento. La nuova normativa, infatti, obbliga le società emittenti a garantire un ‘servizio base’ agli esercizi affiliati, in modo da evidenziare quali sono i costi dovuti a ‘servizi aggiuntivi’.

Si stabilisce, inoltre, che i pagamenti dovranno rimanere entro i limiti stabiliti per i rapporti commerciali.

In entrambi i casi, si tratta di novità che vengono incontro alle proteste delle associazioni di categoria degli esercenti che, in più occasioni, hanno evidenziato come le società emittenti dei buoni scaricassero sugli affiliati i costi dei ribassi sostenuti per aggiudicarsi le gare di appalto attraverso l’imposizione di costi aggiuntivi, più o meno occulti, e l’eccessiva dilatazione dei termini di pagamento per il rimborso dei buoni.