Le cartelle di pagamento per i bollo auto arretrati inviate dopo tre anni dalla scadenza non sono valide. E’ questo il senso della sentenza 20425/2017 depositata dalla Cassazione e che chiarisce definitivamente l’inapplicabilità alla tassa del bollo auto del termine di prescrizione decennale che alcune Regioni chiedevano di poter adottare per recuperare i versamenti non corrisposti.

Bollo auto arretrati: la cartella di pagamento deve essere inviata entro tre anni

Novità favorevoli ai contribuenti, quindi, per quanto riguarda il bollo auto non pagato.

Secondo l’interpretazione della norma che le Regioni hanno cercato di accreditare, infatti, in presenza della notifica di un avviso di accertamento inviato entro tre anni dalla scadenza e che il destinatario non ha impugnato, nel caso in cui il destinatario non ottemperi al versamento di quanto dovuto, la Regione avrebbe dieci anni di tempo per inviare la successiva cartella di pagamento.

La teoria accreditata dalle Regioni traeva origine dal principio enunciato dall’articolo 2946 del Codice civile, secondo il quale il ‘credito erariale’ che si applica alle ‘obbligazioni autonome’ ha una prescrizione decennale, facendo rientrare in questa categoria anche il bollo auto. L’interpretazione era stata confermata dalla stessa Cassazione con la sentenza 701/2014 in riconoscimento del fatto che ogni periodo d’imposta, essendo annuale, è autonomo rispetto agli altri e l’esistenza del debito tributario va, pertanto, verificato di volta in volta.

Confermata una sentenza del 2016

Con la sentenza emessa dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione e appena depositata, viene confermata l’applicabilità al bollo auto di una precedente sentenza, la 23397/2016 emessa dalle Sezioni unite, secondo la quale la scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione produce il solo effetto della irretrattabilità del credito erariale, non comportando, allo stesso tempo, una modifica dei termini di prescrizione.

Grazie a quest’ultima sentenza della Cassazione, quindi, le cartelle di pagamento emesse da Agenzia delle Entrate Riscossioni dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza dei bollo auto arretrati sono da considerare illegittime e possono essere impugnate innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica.

Nel caso in cui non sia presentato ricorso, i termini di prescrizione ripartono dal giorno della notifica per una durata di altri tre anni, trascorsi i quali, senza che vi sia stato un pignoramento o un fermo giudiziario dell’auto, la cartella di pagamento potrà essere considerata scaduta.