Con la circolare n. 37381 del 29/08/2017 il Miur definisce tutte le regole per quanto riguarda le convocazioni per l'anno scolastico 2017/2018, sia per il personale docente che Ata. In linea generale la nota di viale Trastevere tende a regolamentare le deleghe, nomine e sanzioni, accettazione e rinuncia durante la procedura di nomina, assegnazione delle supplenze assegnate agli aspiranti in gae e graduatorie d'istituto con riserva, supplenze brevi, sostegno, domande di messa a disposizione, spezzone orario inferiore a 6 ore.
Nota Miur sulle supplenze: ecco cosa cambia per le assegnazioni delle supplenze
Si tratta di una nota molto articolata che regolamenta dettagliatamente tutta la procedura di assegnazione delle supplenze, sia brevi che annuali. Il docente impossibilitato ad essere presente il giorno dell'assegnazione della supplenza può delegare una persona di fiducia o il dirigente scolastico. Le nomine verranno sempre fatte per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, con sanzioni che sono articolate nel seguente modo: la rinuncia alla proposta di supplenza o l'assenza comporta il depennamento per l'anno scolastico in corso; la rinuncia alla presa di servizio successivamente all'accettazione comporta il depennamento per l'anno in corso sia dalle graduatorie ad esaurimento che di circolo e d'istituto; l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro comporta il depennamento per l'anno in corso sia dalle graduatorie ad esaurimento che d'istituto.
Anche l'accettazione e la rinuncia durante le nomine sono state regolamentate, infatti durante l'assegnazione delle supplenze e comunque prima di aver firmato i contratti è possibile rinunciare ad una supplenza al 30 giugno, solamente per un'altra supplenza al 31 agosto. Inoltre è possibile rinunciare ad uno spezzone orario al 30 giugno o 31 agosto da graduatoria ad esaurimento a condizione che durante la nomina non erano presenti cattedre complete.
Per i docenti inseriti nelle Gae o nelle GI con riserva, è possibile stipulare contratti a tempo determinato apponendo sul contratto la clausola risolutiva legata alla pronuncia definitiva del ricorso pendente.
Non sarà più possibile nominare supplenti per un giorno di assenza, una novità rispetto allo scorso anno scolastico, inoltre non sarà possibile sostituire i docenti assenti che hanno incarico sul potenziamento, tranne se hanno delle ore curricolari, solo in quel caso sarà possibile per assenze superiori a 10 giorni nominare il supplente solamente per le ore curricolari.
I posti disponibili sul sostegno vanno assegnati prima dei posti comuni, partendo dai docenti che hanno conseguito la specializzazione presenti nelle graduatorie ad esaurimento, i posti vacanti verranno assegnati dal Dirigente Scolastico attingendo dalla I fascia d'istituto dei docenti specializzati sul sostegno. In caso di esaurimento si provvederà all'assegnazione delle supplenze incrociando le graduatorie delle materie comuni. Infine si può ricorrere alle scuole viciniori attingendo dalle loro graduatorie o chiamare i docenti che hanno conseguito tardivamente la specializzazione sul sostegno.
Le domande di messa a disposizione sul sostegno invece possono essere presentate solamente da chi non risulta essere iscritto in nessuna graduatoria, i Dirigenti Scolastici dovranno dare priorità a chi possiede la specializzazione.
Gli spezzoni orari invece non possono essere assegnati dalle graduatorie ad esaurimento e quindi vengono assegnate dalle scuole seguendo questo ordine: al personale in servizio nella scuola previo consenso, successivamente al personale a tempo indeterminato prima e determinato poi come ore aggiuntive fino ad un massimo di 24 settimanali, sempre previo consenso dei docenti, ed infine si attinge dalle graduatorie d'istituto.