E' stata assegnata il 13 ottobre 2017 alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati una proposta di legge giacente al Parlamento dal lontano 2014 per introdurre, ufficialmente, nel nostro Codice Penale il reato di mobbing, con la creazione ex novo dell'articolo 582 bis che dovrebbe essere rubricato "Mobbing e straining" e mira a sanzionare la molestia morale e violenza psicologica nell'attività lavorativa. La prima firmataria della proposta di legge è la deputata Maria Tindara Gullo.

Cos'è il Mobbing

Prima di addentrarci nello specifico della proposta cerchiamo di capire e di delineare meglio cosa si intende per Mobbing.

Il Mobbing, secondo la più consolidata dottrina giurisprudenziale, caratterizza una serie continua e reiterata di atti, che hanno il crisma della vessatorietà, a cui viene sottoposto il soggetto nell'ambiente lavorativo. Questi sono tali da incidere sulla salute fisica e psichica del lavoratore provocando allo stesso un danno ingiusto. Ma cerchiamo ora di capire come mai si è sentito il bisogno di una norma specifica.

I motivi di una tutela specifica per il Mobbing

Il fatto che la proposta di legge sia datata 2014 fa ben comprendere come il tema del mobbing sia estremamente sentito anche all'interno della nostra società. Infatti, lo scopo della proposta è proprio quello di riempire un vuoto normativo che ha creato non pochi problemi non solo alle vittime stesse, quanto anche a chi doveva perseguire questo genere di reati.

Proprio a causa di questa mancanza molti molestatori sono riusciti a farla franca. Infatti, fino a questo momento è possibile perseguire queste condotte solo utilizzando altre disposizioni create per reati differenti che, comunque, sono simili. Quella che, in gergo giuridico, viene definita analogia legis.

Cosa prevede la nuova proposta di legge

In se stessa, la proposta si compone di due soli articoli. Con il primo si cerca di incentivare le azioni di promozione della tutela dei lavoratori da azioni potenzialmente discriminatorie sul posto di lavoro. Con il secondo articolo, invece, si disciplina in maniera circostanziata il reato di Mobbing indicando chiaramente le sanzioni da infliggere

La nuova norma punisce sia il datore di lavoro che il lavoratore che adotti condotte e comportamenti, sia reiterati che n unica soluzione, volti a danneggiare l'integrità fisica e psichica del lavoratore.

Le sanzioni comminate vanno dalla reclusione fino a 3 anni alla multa fino a 20 mila euro. Precisiamo che, in caso di un'unica azione che generi un danno ingiusto da questo punto di vista ci troviamo di fronte ad una forma più attenuata di mobbing definito straining, la cui sanzione varia fino a un massimo di 2 anni di reclusione e 15 mila euro di multa.