Le segreterie scolastiche in questi giorni stanno cominciando a ricevere le domande compilate dagli aspiranti personale ATA per l’inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di istituto valevoli per il triennio 2017/2020. Si prevede che le domande saranno più di un milione contando sia i candidati che si iscriveranno nelle suddette graduatorie, tramite il modello D1, sia quelli già presenti desiderosi di modificare le proprie posizioni. Dopo la pubblicazione delle graduatorie, dapprima provvisorie e poi definitive, si potrà procedere con la formazione delle nuove graduatorie, diverse per ciascun profilo e che saranno utilizzate per le supplenze, le quali in alcuni casi potranno ricoprire l’intero anno scolastico.

Ovviamente per interno anno scolastico si intende a partire dagli anni successivi, infatti l’anno 2017/2018 è già cominciato e passerà un po’ di tempo prima che verranno pubblicate le graduatorie definitive. Infatti solo dopo la pubblicazione di queste ultime le segreterie scolastiche potranno cominciare le convocazioni attingendo dalle nuove graduatorie. Prima che questo avvenga, le supplenze saranno ricoperte attingendo dalle vecchie graduatorie, tramite contratto Fad (fino ad avente diritto). Tale contratto prevede che la persona convocata ricopra il posto di lavoro finché non saranno stilate le nuove graduatorie. Dopodiché il lavoratore con contratto Fad dovrà lasciare il posto a colui a cui spetta di diritto.

Ecco la norma introdotta dalla Legge di Stabilità

A penalizzare però sia le nuovi inclusioni che gli aggiornamenti, è una norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, la quale ha abolito la possibilità per i dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi a:

1) AA: personale che fa parte del profilo professionale di assistente amministrativo (tralasciando quelle scuole in cui il relativo organico di diritto sia inferiore ai 3 posti);

2) AT: personale che fa parte del profilo di assistente tecnico;

3) CS: personale che fa parte del profilo di collaboratore scolastico, per i primi 7 giorni di assenza.

Gli istituti scolastici, infatti, potranno procedere alla sostituzione attraverso l’attribuzione al personale già in servizio delle ore eccedenti. Inoltre possono essere attribuite dal dirigente scolastico le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti al personale collaboratore scolastico. Inoltre su questo argomento il Miur e i sindacati si incontreranno proprio oggi 9 ottobre 2017.