Dall’Inps novità importante relativa alla naspi, l’indennità di disoccupazione unica che è nata nel Jobs Act di Renzi. Con una recente circolare, la n° 174 del 23 novembre 2017, l’Istituto affronta le problematiche di cumulabilità dell’indennità con attività di lavoro autonomo, professionali e con determinate situazioni reddituali. Professionisti che svolgono contemporaneamente attività di lavoro subordinato, percettori di borse di studio, borse lavoro e così via o soggetti alle prese con il lavoro occasionale sono tra quelli interessati alla comunicazione dell’Inps.

Ecco tutto ciò che fuoriesce dalla circolare prima citata.

Partite Iva e Albi Professionali

E’ molto frequente il caso di professionisti che svolgono come seconda attività una alle dipendenze di un datore di lavoro. L’Inps ha certificato che nonostante si tratti di una seconda attività, affiancata a quella da lavoratore autonomo, nulla impedisce al lavoratore di percepire lo stesso la Naspi. Stesso discorso per soggetti con Partita Iva o iscrizione agli albi professionali. Secondo l’Inps la sola iscrizione o titolarità della Partita Iva non è fattore determinante a considerare i soggetti come titolari di lavoro autonomo. In sostanza risulta compatibile l’incasso della Naspi con i redditi prodotti dall’attività professionale esercitata.

Risulta incompatibile invece riversare i contributi versati nelle casse non confluenti nell’Inps come l’Ago, perché tali versamenti non possono finire nella Gestione delle prestazioni temporanee dell’Istituto. Naturalmente vengono sottolineati i limiti di reddito da non superare per poter fruire dell’indennità di disoccupazione.

Per il lavoro autonomo o professionale, la soglia reddituale è fino ad € 4.800, mentre per il lavoro subordinato questa sale ad € 8.000. inoltre l’indennità di disoccupazione viene ridotta del 20% rispetto a quanto percepiscono i normali lavoratori dipendenti.

Stage, tirocini ed altre forme di reddito

Le norme vigenti stabiliscono che sono assimilate a redditi di lavoro dipendente le somme percepite a titolo di borsa di studio borse lavoro assegni e così via, sempre che il soggetto percettore di questi redditi, non sia legato a chi li eroga, da rapporti di lavoro dipendente.

Lo stesso vale per redditi prodotti nell’esercizio di attività sportive non professionistiche. Per l’Inps anche se fiscalmente queste somme percepite sono assimilabili a quelle da lavoro dipendente, non vanno in conflitto con la Naspi. Pertanto, sempre entro le soglie prima citate, la Naspi potrà comunque essere percepita dal lavoratore in questione. Questo a meno che il reddito prodotto ed il contratto applicato non abbiano fatto confluire il soggetto nell’area coperta dalla Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione Inps per i lavoratori con contratti di collaborazione. In questo caso la Naspi potrà essere erogata con cifre ridotte e fino al concorso proprio con la Dis-Coll.