Continua senza ostacoli l'esame al Senato della proposta di legge inerente lo stop al pagamento in contanti degli stipendi dei Lavoratori dipendenti e dei collaboratori. Il disegno di legge in questione, il cui iter parlamentare iniziò nel lontano 2013, è stato già approvato dalla Camera dei Deputati il 16 novembre 2017 e risulta attualmente in esame al Senato come DDL n. 2976. Ad oggi il testo risulta ancora in attesa di assegnazione alla commissione competente ed è reperibile sul sito istituzionale del Senato.

Stipendi pagati solo con mezzi rintracciabili

Il disegno di legge in esame mira ad introdurre l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di corrispondere ai propri lavoratori la retribuzione, nonché gli anticipi della stessa, solo ed esclusivamente attraverso mezzi rintracciabili; ciò al fine di combattere la pratica di corrispondere una minore retribuzione rispetto a quella risultante dal cedolino paga dei lavoratori. Per rafforzare tale disposizione, la legge prevede all'articolo 4 che "la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione".

Nel caso in cui il DDL n. 2976 sarà approvato, i mezzi ritenuti idonei ai fini del pagamento degli stipendi saranno:

  • bonifico da effettuare sul conto del lavoratore;
  • pagamento in contanti presso gli sportelli bancari o postali stabiliti dal datore di lavoro;
  • emissione di assegno da consegnare direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

Sulla terza modalità la norma specifica che "l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, purché di età non inferiore a sedici anni".

Campo di applicazione, esclusioni e sanzioni

Il campo di applicazione delle norme contenute nel disegno di legge è molto ampio e comprende le seguenti casistiche:

  • tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato, a prescindere da come essi siano disciplinati (determinato o indeterminato, tempo pieno o parziale ecc.);
  • le collaborazioni coordinate e continuative;
  • i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

L'articolo 2 della legge prevede tuttavia importanti esclusioni; le disposizioni in materia di abolizione del pagamento degli stipendi in contanti infatti non trovano applicazione in due casi:

  • rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione;
  • rapporti di lavoro c.d. domestici.

L'esclusione della seconda categoria risulta di particolare importanza in quanto le famiglie, nonché gli stessi lavoratori, avrebbero avuto sicuramente difficoltà ad adeguarsi alle nuove disposizioni.

Al fine di assicurare l'applicazione concreta della legge, sono state previste pesanti conseguenze in caso d'inadempimento; l'articolo 3 del testo in esame infatti prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 50.000.

Si sottolinea infine che nel passaggio dalla Camera dei Deputati al Senato sono state depennate le disposizioni (i commi 2 e 3 dell'articolo 5) che obbligavano Il datore di lavoro a comunicare al centro per l'impiego competente per territorio gli estremi dell’istituto bancario o dell’ufficio postale col quale sarebbero stati ordinati i pagamenti delle retribuzioni.