Come in ogni settore lavorativo, anche in quello domestico che di norma riguarda colf, badanti, baby sitter, maggiordomi e così via, si hanno delle regole ben specifiche che vanno rispettate. Un settore lavorativo particolare perché rispetto alle altre tipologie di lavoro, in quello domestico il lavoratore spesso convive con il datore di lavoro che a sua volta, altrettanto spesso è un soggetto bisognoso di assistenza. Evidente che le regole che disciplinano questo lavoro siano particolari come lo è la natura stessa del lavoro domestico, dove il datore di lavoro, tra le altre cose, non è sostituto di imposta.

Il nuovo contratto di lavoro nazionale il 20 gennaio compie un anno e con esso sono state aggiornate le fasce stipendiali, cioè lo stipendio minimo da erogare ai Lavoratori, ma anche altre norme da considerare. Ecco cosa prevede il CCNL per il 2018.

Stipendio

Il CCNL come dicevamo è stato rinnovato lo scorso anno ed è stato firmato dal Ministero delle Politiche Sociali e dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Come ogni contratto di lavoro lo stipendio si adegua al tasso di inflazione con il classico meccanismo della perequazione. L’Istat che certifica ogni anno il tasso di inflazione per il 2017 ha messo in evidenza un aumento dell’1,1% del costo della vita nel territorio italiano, un aumento presunto che per esempio, ha provocato lo scatto in aumento delle pensioni.

L’elemento perequativo come viene chiamato il surplus di stipendio (o pensione) che viene erogato per l’inflazione spetta a tutte le categorie di lavoratori. Senza interventi in correzione da parte del Ministero delle Politiche Sociali, che oggi appaiono improbabili, ecco le fasce stipendiali minime con cui devono essere pagati i lavoratori domestici conviventi, naturalmente divisi per livello di inquadramento:

  • Livello A e AS : € 625,15 e € 738,82
  • B e BS : € 795,65 e € 852,48
  • C e CS : € 909,33 e € 966,15
  • D e DS : € 1.136,64 e € 1193,47 ( per queste indennità lavoro notturno da € 168,07)

Lavoro notturno

Una recente sentenza della Cassazione datata 4 gennaio 2018 ha trattato l’aspetto del riposo giornaliero del lavoratore domestico.

Secondo i giudici che si sono dovuti pronunciare su un ricorso contro una Onlus che aveva alle dipendenze diverse badanti, il riposo del lavoratore deve essere di 11 ore al giorno e deve essere fruito in maniera continuativa, cioè per 11 ore consecutive. La sentenza provoca un effetto particolare per quanto riguarda il lavoro notturno, perché è evidente che se il dipendente necessita di 11 ore di riposo continuativo, lo stesso non potrà lavorare di giorno e di notte.

In pratica servirebbero due lavoratori uno per la notte ed uno per il giorno. Al riguardo va ricordato che la parte relativa al lavoro notturno nel CCNL prevede che per l’assistenza alle persone autosufficienti la paga minima sia di € 980,35 per mese che sale a € 1.111,07 ed a € 1.372,52 se l’assistito non è autosufficiente e rispettivamente se il lavoratore è inquadrato nelle categorie CS o DS. Resta inteso che negli altri casi di presenza notturna e di livello unico di inquadramento la paga mensile minima è pari a € 656,41. La questione dei riposi settimanali mette in evidenza un altro problema che è quello della sostituzione del lavoratore nelle 24 ore di riposo settimanale che spettano allo stesso obbligatoriamente e continuativamente.

Il lavoratore che va a sostituire quello che possiamo definire titolare del posto di lavoro deve essere pagato secondo il minimo tabellare di € 7,21 per ora di lavoro. Infine, nel CCNL proprio per via della convivenza tra lavoratore e datore di lavoro, vengono previste le indennità di vitto e alloggio. Al dipendente spettano € 1,91 per il pranzo (o in alternativa la colazione) e la stessa cifra per la cena, mentre € 1,66 sono relative all’alloggio. In definitiva, per giorno di lavoro e come indennità di vitto e alloggio al lavoratore convivente spettano € 5,48 al giorno.