Il nuovo contratto scuola firmato dai sindacati confederali - Cgil, Cisl e Uil - il 9 febbraio 2018, con non poche contestazioni da parte del mondo della Scuola, a breve entrerà effettivamente in vigore per gli anni 2016-2018. Vediamo nello specifico quindi le principali novità (poche a dire il vero) e cosa invece rimane invariato per tutta la categoria dei dipendenti pubblici appartenenti al mondo della scuola. Il nuovo contratto non va a modificare per il personale docente ed educativo, gli istituti giuridici del Ccnl 2007 che rimangono invariati in tutte le loro parti.

Ad affermarlo è il comma 10 dell'art. 1 del nuovo contratto scuola 2018. "Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, continuano a trovare applicazione il Ccnl dei precedenti comparti di contrattazione".

Permessi: cosa prevede il nuovo contratto scuola 2018

Nessun cambiamento previsto per quanto riguarda i permessi. Confermati quindi i 3 giorni di permessi per motivi personali per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e i 6 giorni di ferie fruibili come permesso tramite la presentazione di un'autocertificazione, sottratti di fatto alla discrezionalità del dirigente scolastico e senza obbligo di trovare un sostituto. Restano altresì invariati tutti i permessi previsti dalla legge (lutto, legge 104/92, concorso e altro), che continuano ad essere fruibili su base giornaliera, sottratti alla discrezionalità del dirigente scolastico, tramite la presentazione di un'autocertificazione.

Confermato anche il comma 7 dell'articolo 15 del contratto scuola 2007, il quale specifica come il personale ha diritto ad altri permessi previsti dalla legge ove ne ricorrano le condizioni. In definitiva tutto l'articolo 15 del CCNL 2007 viene riconfermato nel nuovo contratto.

Ferie: monetizzabili nel nuovo contratto scuola 2018

Il cambiamento sostanziale che a nostro avviso interessa di più i docenti con contratto a tempo determinato (30 giugno o 31 agosto), è la possibilità di monetizzare le ferie. Infatti il nuovo contratto scuola 2018 tende a fare chiarezza proprio su questo punto controverso, stabilisce infatti che "le ferie non godute sono monetizzabili da parte del dipendente solamente alla fine del rapporto di lavoro nei limiti delle normative vigenti e delle relative norme applicative.".

Con dichiarazione congiunta, le parti stabiliscono che le ferie sono monetizzabili all'atto della cessazione del rapporto di lavoro solamente nel caso in cui l'impossibilità della fruizione non sia riconducibile al dipendente (decesso, malattia, infortunio, inidoneità fisica, congedo obbligatorio per maternità o paternità). Questa dichiarazione quindi chiarisce finalmente come devono comportarsi le segrereterie per quanto riguarda la monetizzazione delle ferie, cioè quando appunto la non fruibilità non è impubaile alla volontà del dipendente.

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