Ormai con il conto corrente i cittadini fanno tutto o quasi perché oltre a ricevere stipendi, pensioni e tutto quello che guadagnano lavorando, con il conto si pagano mutui, finanziamenti, prestiti personali ed anche le bollette delle utenze domestiche o altro ancora. Campagne di sensibilizzazione, sconti offerti da aziende fornitrici dei servizi quali gas e luce o anche il bollo auto sono cose di dominio comune. Eliminare il cartaceo delle bollette e facilitare il compito per chi deve pagare e chi deve incassare è alla base del notevole aumento delle domiciliazioni bancarie per molti pagamenti.

Le banche però non aspettano, nel senso che alla data esatta di scadenza di rate e pagamenti domiciliati, gli istituti di credito autorizzano il pagamento. Il problema sorge nel momento in cui il conto è sprovvisto di soldi perché magari il datore di lavoro non versa lo stipendio. I casi sono molteplici e sono oggetto di numerose sentenze, anche della Cassazione. Anche la cornaca si occupa di queste cose, come fa "Repubblica" che riporta all'attenzione il caso del datore di lavoro ucciso a Frignano nel Casertano. Un omicidio che aveva come movente proprio lo stipendio non erogato o pagato in misura inferiore, almeno stando alle ricostruzioni del caso. Infatti sembra che la diatriba che ha fatto scattare il gesto insano sia stato il mancato riconoscimento di 100 euro rispetto allo stipendio erogato.

La legge però permette di risolvere la questione senza ricorrere ad azioni terribili come quelle di Caserta.

Ci sono ritardi e ritardi

Il giorno di pagamento dello stipendio è stabilito in maniera differente da contratto a contratto. Trattasi di un dato differente in base al CCNL applicato ad ogni settore di lavoro. Nelle discussioni da bar si parla di giorno 27 come quello canonico per riscuotere lo stipendio mensile.

In linea generale lo stipendio viene versato entro il decimo giorno del mese successivo a quello lavorativo, cioè a quello a cui la retribuzione fa riferimento. Lo stipendio di febbraio per esempio andrà percepito entro il 10 di marzo seguendo questa regola generale. Le differenze in base ai singoli contratti però dimostrano come in alcuni settori lo stipendio è erogato entro il 5 del mese successivo o addirittura entro il 27 dello stesso mese, dando ragione alla credenza generale del fatidico 27 del mese.

I datori di lavoro che non ottemperano al pagamento delle spettanze entro questi giorni possono dare luogo a particolari azioni da parte del dipendente, come le vertenze o le dimissioni per giusta causa. Situazioni queste molto comuni che possono portare a ricorsi alla Direzione Territoriale del Lavoro o addirittura a Tribunali competenti in materia lavorativa. Bosogna sapere però che una ditta che eroga lo stipendio in ritardo per un solo mese non da diritto nemmeno alle dimissioni per giusta causa. Nel momento che un lavoratore si presenta all’ex Ispettorato del Lavoro per farsi certificare come giuste le proprie dimissioni, deve dimostrare che i ritardi nel pagamento dello stipendio siano continuativi e reiterati.

Come fare?

Una cosa ribadita anche dall’Agenzia delle Entrate è che si parla di stipendio erogato non dal giorno in cui il datore di lavoro fa partire il bonifico, ma dal momento in cui il lavoratore può disporre del denaro relativo al suo stipendio. In pratica il 10 marzo i soldi dello stipendio di febbraio, come dicevamo sopra, devono essere utilizzabili già dal lavoratore. Il primo passo è la lettere di richiamo spedita tramite raccomandata A/R. Una lettera in cui il lavoratore sprona il datore di lavoro a pagare quanto spettante e non ancora pervenuto. Nella lettera va indicato il mese (o i mesi) a cui si riferisce la richiesta, con le cifre degli stipendi avanzati, il codice Iban per l’accredito e il lasso di tempo concesso all’azienda, di norma 10 giorni.

Nella missiva va sottolineato il fatto che decorsi i 10 giorni senza risposte e versamenti, si adiranno le vie legali a disposizione del lavoratore. La prima azione successiva alla lettera bonaria è il ricorso alla Direzione Territoriale del Lavoro, tramite esposto che ogni lavoratore può fare da solo e senza legali o sindacalisti. La DTL convocherà il datore di lavoro per proporre una conciliazione, cioè per risolvere di comune accordo il problema. Se anche questa azione non desse i frutti sperati e dovuti si passa alla azione legale vera e propria, quella del Tribunale e della causa vera e propria, con avvocati e così via. Il lavoratore ha diritto anche agli interessi calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardo nell’erogazione delle spettanze. Va ricordato inoltre che lo stipendio non erogato può essere richiesto fino a 5 anni dopo il mese a cui si riferisce, dopo di chè scatterebbe la prescrizione.