I giudici della Corte di Cassazione chiariscono, agli esperti del diritto, ancora una volta volta il contenuto dell'atto di appello dopo la riforma dell'art 342 cod. proc.civ., sulla scorta di quanto già espresso dalle Sezioni Unite del 16.11.2017 con la sentenza n 27199. I principi di tale autorevole sentenza a S.U: che funge da apripista perché fa chiarezza in merito al contenuto dell'atto di appello in relazione all'obbligo di specificità dei motivi ex art. 342 cpc, sono stati infatti in parte richiamati nella recente ordinanza 8571 del 6 aprile 2018.
«L'atto di appello, non può essere costruito come una proposta di sentenza»
I giudici di Piazza Cavour, con la decisione in commento, lanciano un monito a tutti gli avvocati, perché questi non trasformino l'atto d'appello in un progetto alternativo di sentenza. Gli Ermellini, dopo aver ricordato i precedenti giurisprudenziali in materia, evidenziano che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. impone che i punti contestati della sentenza impugnata siano esplicitamente enucleati, insieme alle relative doglianze.
L’atto di appello è composto da 2 parti: quella volitiva e quella parte argomentativa, tesa a contrastare le ragioni addotte dal 1° giudice. Ecco dunque che il legislatore del 2012 ha «recepito e tradotto in legge» i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, ribadendo in particolare l'esigenza che l'atto introduttivo non individui un «percorso logico alternativo a quello del 1° giudice».
Cosi’ facendo, infatti, l’ avvocato appellante si sobbarcherebbe di un onere paragonabile a quello del giudice quando redige la motivazione del provvedimento decisorio. Tale conclusione si pone diametralmente in contrasto con l’intenzione del legislatore che ha voluto invece che il legale appellante illustri al magistrato superiore il contenuto della censura proposta e il perché le motivazioni del giudice di merito siano censurabili.
Atti processuali: devono essere redatti con chiarezza e sinteticità
Quanto alla struttura dell’atto di appello come non ricordare le raccomandazioni dell’Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia, sotto forma di Linee Guida Uniformi per la redazione di tutti gli atti e dei provvedimenti processuali civili. In particolare anche l’atto di appello, a pena di improcedibilità, deve essere redatto tenendo conto di due requisiti: chiarezza per agevolare la comprensione del testo e la sinteticità ovvero ci deve essere una proporzione tra la complessità e la molteplicità delle questioni dibattute.
L’inibitoria del provvedimento impugnato deve inoltre essere richiesta nell´intestazione dell´atto di appello, mentre in un apposito paragrafo devono essere indicati i presupposti della sospensiva ovvero il fumus boni iuris e il periculum in mora
L’art. 342 cod. proc. civ., impone quindi di indicare con la dovuta chiarezza, i temi decisionali da sottoporsi al vaglio del magistrato d’appello, per delimitare altresì l'area del giudizio di impugnazione. I giudici dell’appello, dal canto loro devono valutare, avvalendosi anche di un’attività istruttoria, se la diversa soluzione giuridica prospettata dall’appellante sia plausibile.