Il Bonus assunzioni giovani è una delle novità introdotte ufficialmente dal 1° gennaio 2018 in Italia dalla cd. Legge di Bilancio 2018, a sostegno dell’occupazione giovanile. Ulteriormente specificato nei suoi aspetti pratici dalla circolare INPS numero 40 del 02-03-2018.

Come funziona il Bonus Assunzione Giovani 2018?

L’azienda che assume un giovane beneficiario del bonus, ha diritto di versare per i primi 36mesi di lavoro il cinquanta per cento dei contributi dovuti, purché non si superi il tetto massimo consentito che corrisponde a 3000 euro annui.

La circolare ha inoltre specificato che sono esclusi dall’agevolazione alcuni elementi tipici del rapporto lavorativo, quali ad esempio premi e contributi dovuti dal datore di lavoro all’INAIL.

Chi può usufruire del Bonus Assunzione Giovani 2018?

Per comprendere più facilmente a chi è rivolto il bonus giovani 2018 possiamo suddividere la nostra analisi in aspetti che interessano i giovani lavoratori da una parte, e aspetti che riguardano i futuri eventuali datori di lavoro dall’altra.

Per quanto riguarda gli aspetti pratici che interessano i giovani lavoratori che potranno usufruire di tali agevolazioni fiscali:

  • è rigorosamente previsto che il lavoratore al momento dell’assunzione abbia una età anagrafica di massimo 29 anni e 364 giorni (ricordiamo però che per le assunzioni che saranno effettuate dal 1°gennaio fino al 31 dicembre c.a. l’età massima sarà di 34 anni e 364 giorni);
  • inoltre si parla di primo impiego con contratto a tempo indeterminato: questo significa che il lavoratore non deve aver stipulato precedentemente alcun contratto a tempo indeterminato (nel caso di lavoratori che abbiamo usufruito solo per parte dei 36mesi previsti, il bonus è riconosciuto al nuovo datore di lavoro per il periodo residuo);

Per quanto riguarda invece gli aspetti legati al datore di lavoro che potranno usufruire di tali agevolazioni fiscali:

  • lo sgravio previsto si applica alle assunzioni “con contratti a tutele crescenti” stipulati da datori di lavoro che sono qualificati o meno come “imprenditori”. Sono quindi compresi gli imprenditori agricoli; nonché altra tipologia di datori di lavoro quali studi professionali, enti e altro, comunque ben elencati nella circolare INPS
  • il datore di lavoro nei 6 mesi precedenti l’assunzione del giovane non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, che potrebbero essere qualificati come comportamenti discriminanti e “furbastri” da parte del datore di lavoro stesso
  • è necessario che il datore di lavoro sia in regola con i principi generali di fruizione degli incentivi fiscali previsti dall’ art. 31 D.lgs n°150 del 2015 (esempio DURC regolare, il rigoroso rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, il diritto di precedenza eccetera)

Per maggiori informazioni, è possibile comunque consultare la circolare INPS n°40 del 2 marzo 2018 che chiarirà ogni dubbio circa le nuove misure legislative, nonché relativamente ai soggetti interessati e gli ambiti applicativi previsti.