Recentemente l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana ha emesso un parere richiestogli da alcuni dirigenti scolastici delle Province di Lucca e Massa Carrara che potrebbe costituire un precedente giuridico importante per quanto riguarda la categoria degli ITP, gli Insegnanti Tecnico - Pratici. In particolare per coloro di questi che si trovano con delle sentenze pendenti o non cautelari o, addirittura, con sentenze del Consiglio di Stato passate in giudicato. In pratica, l'USR ha statuito che è corretto il depennamento degli ITP dalle Graduatorie di Istituto di II fascia se il Consiglio di Stato, in sede di giudizio, darà ragione al Miur.

Le ragioni giuslavoristiche del depennamento

In pratica, in base a quanto riportano diverse riviste online specializzate come, ad esempio, "Orizzonte Scuola", la cancellazione degli Insegnanti Tecnico - Pratici dalle Graduatorie d'Istituto di II fascia sarebbe diretta conseguenza del fatto che il Consiglio di Stato, accogliendo le ragioni del Miur relativamente ad un ricorso in appello su una fattispecie specifica ha sospeso l'efficacia giuridica della sentenza stessa e, in questo modo, ha di fatto privato gli insegnanti ricorrenti del titolo idoneo e necessario per poter rimanere legittimamente nell'elenco delle graduatorie d'Istituto di II fascia. In effetti, il contenzioso è originato da una differente interpretazione di una recente Circolare del Miur.

Esattamente la Circolare n° 37856 del 28 agosto 2018.

Cosa prescrive la Circolare 37856 del Miur

Con tale Circolare il Miur ha voluto fornire delle precisazioni per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico appena iniziato 2018/2019. Nella suddetta Circolare il Miur ha richiamato diverse sentenze del Consiglio di Stato che ribadirebbero il fatto che il diploma di Insegnante Tecnico - Pratico non avrebbe valore abilitante e, quindi, non costituirebbe titolo idoneo per l'inserimento dei suddetti docenti nelle Graduatorie d'Istituto di II fascia e conseguentemente per l'attribuzione dell'incarico di supplente.

Nello specifico il Miur avrebbe fatto riferimento alle sentenze n°4503 e 4507 del Consiglio di Stato. Il Miur precisa che laddove ci si trovi di fronte a sentenze favorevoli agli insegnanti questi andranno, ovviamente, inseriti nelle Graduatorie di II fascia come si dice "de iure". Mentre, se le sentenze non sono ancora passate in giudicato l'inserimento dovrebbe avvenire "con riserva" di cancellazione.

In questi casi specifici, precisava la Circolare, il relativo contratto di lavoro a tempo determinato doveva essere dotato di una clausola risolutiva espressa proprio in funzione del fatto che la fase giudiziale non si era ancora conclusa né in un senso né nell'altro.

Il parere del Consiglio di Stato, faceva notare ancora la Circolare del Miur, consentiva comunque l'inserimento degli insegnanti Tecnico - Pratici esclusi all'interno delle Graduatorie di III fascia. Di conseguenza, si deve desumere che nelle nuove graduatorie d'istituto non è possibile contemplare casi differenti da quelli presi in considerazione dal combinato disposto della Circolare Miur e dal parere del Consiglio di Stato.