Ricominciano finalmente a partire le convocazioni per le nuove supplenze dell'anno scolastico 2018/2019. A far data dallo scorso 21 settembre 2018, infatti, sono ripartite le cosiddette convocazioni massive, a gruppi di 10 al giorno, del personale docente presente nelle graduatorie d'istituto di II e III fascia. Ma, secondo quanto riportano diverse riviste online specializzate, come ad esempio "La Tecnica della Scuola", la vera novità riguarda le graduatorie di II fascia. Infatti, per quanto riguarda i docenti presenti in queste ultime sono stati finalmente aperti gli elenchi aggiuntivi.

Questi elenchi contengono tutti coloro, e sono molti, che hanno ottenuto l'abilitazione all'insegnamento o anche la specializzazione sul sostegno nel periodo compreso tra l'1 febbraio 2018 e il 31 agosto dello stesso anno. A tale proposito il Miur ha pubblicato recentemente una Circolare esplicativa.

Le precisazioni della Circolare del Miur

La struttura e le informazioni contenute nella Circolare del Miur sono in buona parte simili a quelle degli anni passati. Sono comunque state introdotte alcune importanti novità. Innanzitutto, per quanto riguarda le supplenze brevi, cioè quelle che durano al massimo 10 giorni, viene fatto esplicito riferimento all'articolo 28 comma 1 del CCNL per il triennio 2016/2018.

Questo articolo prevede l'indisponibilità del supplente per le ore di insegnamento curriculare ma anche per ogni altra attività predisposta dal dirigente scolastico nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Inoltre, all'interno del paragrafo relativo alle disposizioni particolari per la scuola primaria è stato inserito un riferimento diretto al limite massimo di orario stabilito dal CCNL in 24 ore nel caso vengano sommati spezzoni di ore che devono essere obbligatoriamente integrate con le ore di programmazione.

Inoltre, nella parte relativa alle disposizioni comuni si dà notizia dell'abrogazione delle disposizioni contenute nel comma 131 della Legge 107/2015 che impediva a coloro che erano stati destinatari di supplenze, anche annuali, per oltre 36 mesi su un posto vacante di essere nuovamente nominati per una supplenza. Viene inoltre precisato che se il supplente completa l'orario settimanale quest'ultimo avrà diritto al pagamento del giorno festivo.

In pratica la domenica.

Le disposizioni per i docenti part- time

Per quanto riguarda le nuove disposizioni per i docenti che presteranno servizio part - time la Circolare del Miur precisa che dovranno essere pubblicate a breve delle FAQ sul sito istituzionale del ministero: In particolare viene precisato che il docente destinatario di un contratto FIT potrà essere legittimato a chiedere il part- time. Ma questo deve avvenire all'atto della sottoscrizione del contratto di insegnamento. Ovviamente, viene ulteriormente precisato che per la valutazione dell'anno FIT verranno ridotti proporzionalmente i giorni effettivi di servizio obbligatorio. Quest'ultima disposizione coincide comunque con quanto già precisato nella nota ministeriale n° 36617 del 2015.