Iniziano a diffondersi i primi approfondimenti in materia previdenziale dopo la riforma del governo che possiamo dire già definita dopo il varo del tanto atteso decreto. Adesso bisognerà aspettare il decorrere del tempo di entrata in vigore del decreto, i canonici 60 giorni dopo la pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale, i successivi decreti di attuazione e le altrettanto classiche circolari dell’Inps. Una cosa certa è che adesso molti cittadini stanno iniziando a capire le novità di questa nuova riforma delle Pensioni del governo Lega-M5S.

Nel sistema tornano le finestre mobili, sia perché sono state previste per chi sceglierà di lasciare il Lavoro con quota 100 e sia perché sono entrate nell’apparato normativo delle vecchie pensioni di anzianità che oggi si chiamano pensioni anticipate. Il “Sole 24 Ore” con un articolo di analisi e approfondimento entra nello specifico proprio sul meccanismo delle finestre sottolineando come il sistema adesso prevede date di uscita differenti a seconda della categoria a cui appartiene.

Da 3 a 18 mesi le differenti date di uscita

Il rinomato quotidiano a tiratura nazionale avverte i cittadini di prestare attenzione alle finestre di decorrenza delle pensioni che possono essere 3, 6, 12 o addirittura 18 mesi dalla data in cui si maturano i requisiti per una delle tante misure previdenziali di cui adesso consta il sistema.

La novità più rilevante è senza dubbio quota 100, che consente il pensionamento con 62 anni di età e 38 di contributi come soglie minime per rientrare nella misura. Per coloro che hanno già raggiunto tali quote minime, la prima data utile come decorrenza della prestazione sarà il 1° aprile 2019. Questa scadenza vale per i lavoratori del settore privato, per i quali si applica la finestra di 3 mesi e che pertanto, per coloro che raggiungono i requisiti di quota 100 a partire dal 1° gennaio 2019, sposterà di 3 mesi il primo rateo di pensione percepibile.

Nel settore pubblico, cioè per i lavoratori statali, la prima finestra, anche in questo caso con requisiti chiusi al 31 dicembre scorso, sarà il 1° luglio. Per i lavoratori del pubblico impiego infatti la finestra è semestrale. Per esempio, raggiungere la quota il 5 febbraio significa andare alla cassa solo il 5 agosto. Nel pubblico impiego inoltre è stabilito che servono anche 6 mesi di preavviso da dare all’Ente presso cui si effettua servizio.

Nella scuola, comparto della PA notoriamente differente in materia di pensionamenti, le domande di pensione anche con quota 100 vanno presentate entro la fine di febbraio per poi andare materialmente in pensione a settembre, cioè a partire dal nuovo anno scolastico.

Opzione donna e anticipate

Altra novità introdotta dal decreto su pensioni e reddito di cittadinanza è la nuova edizione di opzione donna. Le lavoratrici dipendenti nate entro la fine del 1960 e le lavoratrici autonome nate entro la fine del 1959 potranno accedere alla pensione anticipata contributiva per donne con 35 anni di contributi. Anche in opzione donna entrano le finestre, che sono di 12 mesi per le dipendenti, 18 mesi per le autonome.

In pratica, coloro che entro la fine del 2018 hanno 35 anni di contributi già completati e 58 o 59 anni di età a seconda che siano dipendenti o autonome, potranno lasciare il lavoro ma con il primo assegno che slitta di un anno o di un anno e mezzo.

Anche nelle pensioni anticipate, che il governo ha comunque deciso di salvaguardare dal previsto innalzamento di 5 mesi per l’aspettativa di vita, vengono impostate le finestre di 3 mesi. In pratica, per quanti andranno in pensione perché hanno completato i 42 anni e 10 mesi di contributi necessari senza vincoli anagrafici (per le donne 41 anni e 10 mesi), l’attesa per il primo assegno o rateo di pensione sarà di 3 mesi a partire dalla data di raggiungimento delle soglie.

Sempre 3 mesi di finestra sarà il tempo di attesa per i precoci, quelli che hanno almeno un anno di contributi versati prima dei 19 anni di età, che sono anche invalidi, caregivers, disoccupati o alle prese con i cosiddetti lavori gravosi, per i quali si può sfruttare quota 41, anch’essa salvaguardata dai 5 mesi di inasprimento. Per le pensioni di vecchiaia, o per le deroghe alla stessa come quelle Amato o opzione Dini, oppure per Ape sociale o volontaria, nessuna finestra prevista e decorrenza della pensione che parte il mese successivo a quello in cui si completano i requisiti.