Anche se da ambienti vicini alla maggioranza di governo, soprattutto legati alla Lega, si evidenziano forti perplessità circa la convocazione del Consiglio dei Ministri previsto per domani 17 gennaio, il maxi decreto sulle Pensioni e sul reddito di cittadinanza è pronto. Dalle ultime notizie domani il testo dovrebbe approdare proprio in Consiglio dei Ministri per la sua approvazione definitiva. Poi si dovrà attendere la pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale per il conto alla rovescia sulla sua entrata in vigore. Sul sito “affariitaliani.it” è stato pubblicato ieri 15 gennaio, il testo integrale del provvedimento del governo intitolato “disposizioni urgenti in materia reddito di cittadinanza e pensioni”.

Tutto appare pronto, con quota 100, opzione donna e le altre misure previdenziali per le quali le rispettive strutture normative sembrano ormai definite. In base a ciò che si legge nei 26 articoli di cui consta il testo (dall’articolo 14 si parla di pensioni), vediamo come funzionerà quota 100 e come sono strutturate le altre novità pensionistiche.

La pensione con quota 100

Quota 100 è la novità più importante in materia previdenziale e l’articolo 14 del decreto conferma la sua validità triennale, cioè dal 2019 al 2021. Dal 2019 quindi si potrà conseguire il diritto alla pensione anticipata con una età di 62 anni e con una dotazione di almeno 38 anni di contributi previdenziali a qualsiasi titolo versata.

Il requisito anagrafico comunque è suscettibile di variazioni durante il triennio di sperimentazione perché nel decreto si collega questo vincolo agli adeguamenti per l’aspettativa di vita. Combinazioni di uscita possibili oltre alla prima restano 63+38, 64+38, 65+38 e 66+38. Confermato anche il divieto di cumulo del reddito derivante dalla pensione con quota 100, con altri redditi da lavoro.

Il divieto di arrotondare quanto si prende di pensione con altri lavori sarà valido dal giorno di decorrenza della pensione e fino al raggiungimento dei 67 anni di età utili alla pensione di vecchiaia.

Le uniche attività che sarà possibile svolgere e per le quali sarà possibile cumulare i redditi prodotti con quelli di pensione sono quelle da lavoro autonomo occasionale fino al tetto massimo di 5.000 euro all’anno.

Per coloro che hanno raggiunto i requisiti per la quota 100 entro la fine del 2018, la pensione decorre dal prossimo 1° aprile. Per gli altri che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019, la pensione decorre decorsi 3 mesi dalla data di raggiungimento dei requisiti stessi, seguendo il meccanismo delle finestre mobili di cui tanto si è parlato. Su quota 100 si attivano anche i Fondi di solidarietà bilaterali, che permetteranno alle aziende che decidono di avviare percorsi di innovazione e di ricambio generazionale, di prepensionare i lavoratori che si trovano a 3 anni da quota 100. In pratica, si andrebbe ad erogare un assegno straordinario pari alla pensione con quota 100 a lavoratori con 59 anni di età o 35 di contributi, cioè a tre anni di distanza dal centrare i requisiti per la quota 100.

Lavoratori statali una categoria a parte

Per garantire la continuità operativa dei servizi pubblici e degli uffici, nel lavoro statale chi ha già maturato i requisiti entro il 31 dicembre appena passato, potrà ricevere il primo rateo di pensione a luglio 2019. Ne consegue che per i lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni, la decorrenza della pensione con quota 100 scatta dopo 6 mesi dalla data in cui si completano i requisiti di accesso alla misura. Per gli statali inoltre ci sarà il differimento dell’erogazione del TFS o a 67 anni o con le regole vigenti senza tener conto dell’anticipo di pensione ottenuto con quota 100.

Altri importanti interventi previsti

Sempre dal decreto si evince la conferma del cosiddetto congelamento dell’aspettativa di vita per le pensioni anticipate con relativo inserimento nel meccanismo delle finestre di uscita.

In pratica, per quanto concerne le pensioni anticipate, il decreto modifica quanto già previsto, cioè l’innalzamento a 43 anni e 3 mesi di contributi versati per centrare la pensione indipendentemente dall’età anagrafica. Per il 2019 requisiti fermi ai 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, come per tutto il 2018. La decorrenza della pensione però subisce un inasprimento di 3 mesi. In pratica, la pensione anticipata decorrerà dopo 3 mesi dalla data in cui si raggiunge il limite contributivo prefissato.

Nessun inasprimento per l’aspettativa di vita è caricato per la misura rivolta ai cosiddetti precoci, cioè la quota 41 che anche nel 2019 resta invariata come meccanismo e come platea di beneficiari (lavoratori alle prese con attività gravose, invalidi, caregivers, disoccupati).

Per gli stessi soggetti a cui è destinata la quota 41, il decreto conferma l’Ape sociale anche per l’anno nuovo e quindi pensione a partire dai 63 anni di età con 30 o 36 (solo per i gravosi) anni di contributi. Riaprirà anche opzione donna, la pensione contributiva per lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018 e nate entro il 31 dicembre del 1960 (per le autonome solo chi è nata entro la fine del 1959).