L’anno scolastico 2018/2019 sta ormai volgendo al termine con gli scrutini che tengono ancora impegnati i docenti. La fine dell’anno scolastico per molti lavoratori della Scuola, non solo insegnanti, ma anche quelli del personale Ata, coincide con la scadenza del contratto di lavoro. In pratica, dal 30 giugno molti lavoratori dei nostri istituti scolastici si troveranno senza lavoro, di fatto disoccupati. Si tratta dei supplenti, i precari di cui tanto si parla in queste settimane per via di un progetto di stabilizzazione che il governo vorrebbe avviare per quelli considerati storici, con 36 mesi di lavoro precario alle spalle.

Supplenti annuali o con meno mesi di lavoro alle spalle in questo anno scolastico, una volta disoccupati potranno richiedere la Naspi all’Inps. Si tratta della domanda di disoccupazione indennizzata dell’istituto di Previdenza Sociale che viene erogato dietro domanda a chi perde involontariamente il posto di lavoro. Una misura che non si applica agli Statali con posto fisso quando perdono il lavoro, ma che invece è appannaggio anche dei precari di ogni Pubblica Amministrazione, Scuola compresa.

Entro 68 giorni dalla chiusura del contratto

Per riempire i mesi di vuoto reddituale, insegnanti ed Ata precari che il 30 giugno saranno disoccupati, probabilmente fino all’avvio del nuovo anno scolastico a settembre, potranno richiedere la Naspi.

Naturalmente occorre rispettare determinati requisiti per poter sfruttare l’indennizzo Inps. In primo luogo però occorre ricordare che la domanda all’Inps va presentata tassativamente entro 68 giorni dalla perdita del lavoro. Nel caso specifico del comparto scuola, la domanda deve essere presentata entro il giorno 8 settembre pena la perdita del diritto.

Requisiti per la Naspi

I requisiti per poter presentare domanda di disoccupazione all’Inps anche nella scuola sono i medesimi validi per l’intero panorama dei lavoratori. In primo luogo la disoccupazione indennizzata si percepisce se la perdita del lavoro è involontaria, cioè se non è stato l’insegnante o l’Amministrativo a dimettersi.

Nel caso delle dimissioni solo se queste sono state rese per giusta causa possono dare diritto alla Naspi, come nel caso di rifiuto a trasferirsi in un altro istituto distante più di 50 Km dal proprio Comune di residenza. Per i supplenti, la cui perdita di lavoro è fisiologica il prossimo 30 giugno, nessun divieto a presentare la Naspi, sempre che vengano rispettati i requisiti specifici della misura. È necessario essere inoccupato, avere almeno 30 giornate di lavoro nell’anno precedente la richiesta ed avere almeno 13 settimane di lavoro negli ultimi 4 anni. Occorre inoltre dichiararsi disponibili immediatamente a ritornare al lavoro e adoperarsi assiduamente alla ricerca di una nuova occupazione.

Come si fa a richiedere la Naspi?

La prestazione può essere percepita anche da chi nell’anno scolastico che volge a termine ha avuto la sua prima esperienza in ambito scolastico. Bastano 3 mesi di lavoro affinché venga rispettato oltre al requisito delle 30 giornate di lavoro nell’anno solare precedente la domanda, anche quello delle 13 settimane nel quadriennio precedente. L’unica via per presentare domanda è quella telematica. L’istanza va presentata all’Inps anche da soli tramite credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Istituto. In alternativa esiste un numero verde dedicato, anche in questo caso utilizzabile per presentare domanda all’Inps solo con pin e password. Per chi invece vuole farsi assistere, esistono patronati, Caf e professionisti abilitati che possono presentare domanda per conto dei disoccupati.

Presentare la domanda entro l’8 luglio permette di far decorrere la prestazione proprio dall’ottavo giorno successivo alla perdita del lavoro. Presentarla più in ritardo (ma sempre entro i 68 giorni prima citati) invece la fa decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione se feriale.