L'Inps è tornata a fornire nuovi chiarimenti sul termine di prescrizione di 5 anni per il versamento dei contributi previdenziali da parte dei datori di Lavoro in qualità di sostituti d'imposta. E lo ha fatto emanando la Circolare n° 124 del 20 settembre 2019 rubricata "Contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991 n° 223. Precisazioni in tema di prescrizione". Con questa Circolare l'Inps si è adeguata all'orientamento espresso in tema di contributo dovuto dai datori di lavoro da parte della Corte di Cassazione.
Cosa prende in considerazione la Circolare Inps
Come viene messo in evidenza nella premessa della Circolare n° 124 dell'Ente previdenziale il legislatore ha previsto, a far data dal 1 gennaio 2017, l'abrogazione del trattamento di indennità di mobilità ordinaria. E questo in base al disposto dell'articolo 2, comma 71, della legge 28 giugno 2012 n° 92. Nello stesso tempo, sempre a decorrere da gennaio 2017, sono state abrogate le disposizioni che consentivano di assumere lavoratori in stato di mobilità iscritti nelle relative liste. Per tale ragione dal 1 gennaio 2017 i datori di lavoro non sono più obbligati al versamento del contributo ordinario di mobilità nella misura dello 0,30% della retribuzione imponibile.
Inoltre, sempre per le stesse ragioni, i datori di lavoro non sono più tenuti al versamento del contributo d'ingresso alla mobilità. D'altra parte la Circolare n° 124 precisa che se alcune aziende hanno avviato delle procedure di licenziamento collettivo completando tali procedure entro il 30 dicembre 2016 dovranno obbligatoriamente versare sia l'anticipazione che il contributo d'ingresso alla mobilità.
Mentre se i licenziamenti sono stati effettuati a partire dal giorno successivo, 31 dicembre 2016 i datori di lavoro non dovranno effettuare alcun versamento.
Le somme dovute dai datori di lavoro
Da quanto detto sopra, lo spartiacque tra il pagamento o meno dei contributi è dato dalla data di completamento o di inizio delle procedure di licenziamento collettivo.
Per quei datori di lavoro che hanno effettuato queste procedure entro il 30 dicembre 2016 l'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991 n° 223 prevede che per ogni lavoratore l'azienda interessata sia tenuta a versare una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Questo importo può essere rateizzato in 30 rate mensili e deve essere versato a favore della Gestione degli Interventi Assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Tale somma, eventualmente, può essere ridotta alla metà quando l'azienda ha trovato un accordo con i sindacati sulla dichiarazione di eccedenza di personale. Come precisato nella Circolare n° 124 il versamento in unica soluzione o della prima rata deve essere effettuato entro la scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l'impresa ha comunicato il recesso dal contratto ai lavoratori messi in mobilità.
Le precisazioni in tema di prescrizione
La Circolare n° 124 confermando il termine prescrizionale di 5 anni per la richiesta dei contributi da parte dell'Inps fornisce delle precisazioni in merito. Innanzi tutto viene esplicitato che tale termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza del versamento dovuto.
Tenuto conto di questo, la Circolare n° 124 precisa che la rateizzazione del pagamento del contributo dovuto rappresenta solo una modalità per agevolare l'adempimento da parte del datore di lavoro obbligato. In pratica, precisa la Circolare Inps, il pagamento del contributo rappresenta un'obbligazione unica. Le singole rate vanno quindi considerate un adempimento frazionato di un'unica obbligazione.
Da tutto questo deriva che la prescrizione inizierà a decorrere dal pagamento dell'ultima rata. E nel caso in cui il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito ( ad esempio con la presentazione di una dichiarazione falsa), ai sensi dell'articolo 2941 codice civile il termine di prescrizione risulterà sospeso fino a quando il dolo non risulterà scoperto.