Un avvocato che, in sede di giudizio di legittimità, agisce a nome del proprio cliente senza essere in possesso di una valida procura alle liti può essere condannato al pagamento delle spese processuali. A stabilirlo è la stessa Corte di Cassazione nelle motivazioni della Ordinanza n° 25435 della Sesta Sezione Civile.
I fatti che hanno portato al giudizio della Corte
La Corte di Cassazione ha stabilito il principio di obbligatorietà del pagamento delle spese processuali da parte dell'avvocato deliberando intorno ad un ricorso presentato da un ex marito veneto che era stato condannato, sia in primo grado che in appello, al pagamento delle spese processuali in relazione al giudizio di separazione personale pronunciato dal Tribunale di merito nei confronti della ex moglie.
Nello stesso tempo, la Corte territoriale aveva rigettato il controricorso della ex moglie che chiedeva che venisse stabilito a suo favore un assegno di mantenimento. La Corte territoriale, a parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva fissato il valore di tale assegno in 100 euro mensili. Contro tale decisione l'ex marito ha presentato ricorso per Cassazione.
I motivi della decisione della Suprema Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'ex marito. Infatti, nonostante quest'ultimo, tramite il suo legale di fiducia, abbia basato il ricorso sulla erronea o falsa applicazione dell'articolo 156 del Codice Civile che disciplina gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.
L'uomo, infatti, avrebbe lamentato che in un giudizio di separazione personale la Corte territoriale avrebbe applicato dei criteri propri di un giudizio di divorzio.
D'altra parte, la ex moglie contro - ricorrente avrebbe evidenziato, in via preliminare, l'inammissibilità o quanto meno l'improcedibilità del ricorso stesso in quanto nonostante una dichiarazione contraria del legale del marito nell'intestazione del ricorso per Cassazione, non sarebbe stata rilevata una valida procura alle liti né margine, né in calce, né risulta essere stata allegata al ricorso stesso.
Per la Suprema Corte la semplice dichiarazione posta sull'intestazione del ricorso per Cassazione risulta del tutto generica. Infatti, non viene specificato se si trovi in un atto pubblico o in una scrittura privata o altro atto. Di conseguenza, né la contro-ricorrente, né la stessa Corte di Cassazione possono verificare se tale procura speciale sia stata effettivamente rilasciata.
Dato che non è possibile determinare se la procura speciale sia stata rilasciata anteriormente o contemporaneamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, la Suprema Corte fa notare che se la dicitura inserita dal legale, e cioè "mandato in atti", si riferisce ad una procura rilasciata nelle fasi precedenti la costituzione del giudizio di merito, tale procura sarebbe del tutto inidonea allo scopo. E questo perché la procura per il ricorso in Cassazione ha carattere speciale e deve essere obbligatoriamente rilasciata, a parere del Supremo Collegio, in data successiva alla sentenza impugnata. E questo per assicurare la certezza giuridica che l'attività svolta dal difensore sia chiaramente riferibile al titolare della posizione sostanziale controversa.
A tale scopo, la procura speciale deve essere altresì obbligatoriamente prima della notificazione del ricorso per Cassazione. Le stesse Sezioni Unite, fa notare la Corte, hanno chiarito che la procura speciale deve risultare almeno in calce o a margine del ricorso, per consentire all'intimato la possibilità di verificare l'anterorità del rilascio della procura stessa rispetto alla notifica della sentenza impugnata.
D'altra parte, la procura speciale può essere rilasciata, in base al disposto dell'articolo 366, primo comma, n° 5 del Codice di Procedura Civile con un atto separato, eventualmente certificato da notaio. E questo a pena di inammissibilità del ricorso stesso. Ovviamente, in questo caso, oltre ad essere conferita prima della notifica dell'impugnazione della sentenza, la procura deve essere anche debitamente depositata.
Nello stesso tempo la Corte di Cassazione ricorda che il deposito della procura speciale deve avvenire secondo le tempistiche dettate dall'articolo 366 del Codice di Procedura Civile e cioè entro 20 giorni dalla notificazione del ricorso all'ultimo destinatario. Per tutti i motivi sopra esposti la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il difensore al pagamento delle spese processuali. E questo perché, non avendo una valida procura alle liti, la sua attività non ha avuto alcun effetto giuridico sul suo cliente. Anzi l'avvocato stesso è divenuto parte nel processo a causa proprio dell'inammissibilità del ricorso.