Dopo le note vicende di cronaca che hanno interessato anche importanti esponenti politici nostrani, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri di determinazione dell'assegno di divorzio. Con la recente Sentenza 24934/2019 della Prima Sezione Civile, il Supremo Collegio sembrerebbe aver spazzato via definitivamente il criterio del precedente tenore di vita dei coniugi nella determinazione dell'importo dell'assegno. Nello specifico, per il giudice di ultima istanza italiano da questo punto di vista la differenza di reddito tra i due ex coniugi non avrebbe alcuna rilevanza sostanziale.

I fatti che hanno portato alla pronuncia della Cassazione

Il Supremo Collegio si è trovato a giudicare il ricorso presentato da un ex marito che, in precedenza, si era visto rigettare sia in primo grado che in appello, la richiesta di rideterminazione dell'assegno divorzile da versare nei confronti dell'ex moglie e la partecipazione della stessa alle spese di mantenimento della figlia minore che viveva, prevalentemente, con il padre.

La richiesta dell'ex marito era stata rigettata dai Tribunali di merito in quanto veniva confermato lo scopo dell'assegno di mantenimento e divorzile nel consentire al coniuge più debole di mantenere il proprio tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio e fino al momento della separazione.

Fra i due ex coniugi sussisteva, infatti, una notevole sproporzione reddituale. L'uomo infatti, lavorando come consulente, aveva un reddito mensile superiore ai 10.000 euro, mentre la donna un reddito da lavoro dipendente come impiegata di circa 2.000 euro mensili. Sia il giudice di primo grado che la Corte d'Appello competente avevano confermato l'obbligo in capo all'ex marito di versare alla ex moglie un assegno di circa 680 euro e alla donna di partecipare alle spese di mantenimento della figlia minore.

L'uomo aveva chiesto ai giudici di rideterminare l'importo da versare alla ex moglie e di imporre alla stessa il versamento di una quota fissa a titolo di contributo alle spese di mantenimento della figlia minore. Contro la decisione della Corte d'Appello di confermare la sentenza di primo grado è stato proposto ricorso per Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso presentato dall'ex marito. Il Supremo Collegio ha fatto notare come, in primo luogo, la Corte territoriale abbia ignorato i parametri normativi riguardanti il mantenimento dei figli attribuendo alla ex moglie l'obbligo di rimborsare esclusivamente la metà delle sole spese straordinarie all'ex marito. E questo sulla base della notevole sproporzione reddituale fra i due e senza tenere conto del fatto che la ragazza conviveva stabilmente con il padre che, quindi, provvedeva al suo mantenimento. In questo modo non si sarebbe tenuto conto del dettato normativo dell'articolo 337 ter, 4 comma, del Codice civile. Tale disposizione fa esplicito riferimento a dei criteri interpretativi precisi, quali ad esempio, "le attuali esigenze del figlio" o anche " le risorse economiche di entrambi i genitori".

Inoltre, la Corte ricorda come il nostro ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'onere di provvedere al mantenimento dei figli. Di conseguenza lo stesso ordinamento non consente ad uno dei due genitori di essere esonerato totalmente o anche solo parzialmente da tale obbligo, anche in caso di figlio maggiorenne.

In secondo luogo, la Corte ha ritenuto di richiamare i requisiti indicati dall'articolo 5, comma 6, della Legge 898/1970, cosiddetta Legge sul Divorzio, per evidenziare come quest'ultima norma faccia riferimento ad esempio ai "mezzi adeguati" e ad altri criteri da rapportare anche alla durata del matrimonio stesso. In particolare il criterio dell'adeguatezza dei mezzi è stato spesso utilizzato, dalla precedente giurisprudenza, per basare il calcolo dell'assegno di divorzio sul mantenimento del tenore di vita del coniuge che presenta la domanda.

Tale parametro, fa notare la Corte, è stato oggetto di numero critiche e, da ultimo, il Supremo Collegio ha preferito sostituirlo con quello della determinazione dell'indipendenza economica. E a questo riguardo si è fatto notare che per determinare il grado di indipendenza economica di un soggetto occorre tenere conto delle indicazioni provenienti, in un determinato momento storico, dalla coscienza collettiva, quindi la soluzione deve trovare il giusto equilibro tra la soglia della pura sopravvivenza senza eccedere il livello della normalità.

Da ciò derivano, per la Corte di Cassazione, alcune conseguenze estremamente rilevanti. In primo luogo, in armonia con quanto statuito dalla Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione, il parametro del tenore di vita non ha più cittadinanza nel nostro ordinamento.

In secondo luogo, l'onere di provare le condizioni che legittimano la richiesta dell'assegno e il suo importo spetta al coniuge che propone la domanda. In ultimo ne deriva che l'assegno di divorzio adempie ad una funzione essenzialmente assistenziale.

Da ciò deriva che se entrambi i coniugi godono di "indipendenza economica" l'assegno, per la Corte di Cassazione, non è dovuto. E, viceversa, l'assegno non è dovuto nemmeno quando entrambi gli ex coniugi non hanno raggiunto l'indipendenza economica che non consenta loro di vivere dignitosamente.

D'altra parte, la Corte di Cassazione precisa che sia l'attribuzione che l'importo dell'assegno non dipendono esclusivamente soltanto dal più elevato reddito di uno dei due coniugi.

Infatti, non può essere ritenuto giustificato o giustificabile che uno solo dei due coniugi debba obbligatoriamente corrispondere all'altro tutto quanto sia per lui "sostenibile". In tal caso si configurerebbe una sorta di prelievo forzoso sui generis. Per tali motivi il ricorso dell'ex marito è stato accolto e la precedente sentenza cassata e rinviata indietro per un nuovo giudizio che tenga conto dei principi giuridici suesposti.