Per una docente di 62 anni, in servizio presso una Scuola primaria statale, l'età anagrafica e i contributi accumulati permetterebbero di andare in pensione anticipata con la quota 100 oppure attendere il futuro raggiungimento dei requisiti solo contributivi corrispondenti a 41 anni e dieci mesi. Tuttavia l'insegnante, scrivendo all'esperto di Pensioni di Repubblica, è interessata principalmente alla pensione anticipata con i contributi accumulati piuttosto che alla quota 100 pur rientrando, da subito, nei requisiti di 62 anni e 38 di versamenti previsti dalla misura di uscita in sperimentazione dal 2019.

La richiesta fatta all'esperto di pensioni riguarda, soprattutto, dei chiarimenti sugli estratti conto contributivi ricevuti dall'Inps e sulla possibilità di cumulare i contributi di disoccupazione versati nel periodo del pre-ruolo, tra un anno scolastico e l'altro, rientranti nella Gestione ex-Inpdap.

Scelta pensione anticipata requisiti Fornero o uscita quota 100 a 62 anni e con 38 di contributi

Nel computo dei contributi per la pensione anticipata della docente di scuola il primo estratto conto dell'Inps, riguardante la Gestione dei dipendenti pubblici (ex Inpdap), indica il totale dei versamenti al 30 giugno 2019 di 38 anni e nove mesi. Contributi che, insieme all'età, permetterebbero all'insegnante di andare in pensione anticipata con la quota 100 al termine dell'anno scolastico in corso (la domanda di quota 100 può essere fatta anche molto prima del momento in cui si andrà effettivamente in pensione).

Al termine dell'anno scolastico 2019/2020, e dunque al 31 agosto 2020, la docente avrà raggiunto una contribuzione totale di 39 anni e undici mesi: tuttavia, la scelta della docente è quella di uscire da lavoro con la pensione anticipata con 41 anni e dieci mesi di contributi, ragione per la quale dovrà aggiungere ulteriori contributi per maturare quanto richiesto.

Può aiutare l'insegnante il secondo estratto conto relativo all'Assicurazione generale obbligatoria dove sono presenti solo dei contributi figurativi da disoccupazione per un totale di oltre due anni, risalenti al periodo del pre-ruolo, accumulati tra la fine di un anno scolastico e l'inizio di quello successivo. I contributi da disoccupazione, pertanto, risultano decisivi per arrivare al totale di 41 anni e dieci mesi previsti per la pensione anticipata con i requisiti contributivi della riforma Fornero.

Docente scuola matura quota 100 ma sceglie pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi

Scartata l'ipotesi di andare in pensione anticipata con uscita a quota 100 la docente, che rientra nel sistema previdenziale misto avendo un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore ai 18 anni, dovrà optare per la ricongiunzione dei contributi figurativi. Nel dettaglio, la risposta dell'esperto di pensioni, coadiuvato dalla Fondazione studi consulenti del lavoro, considera i periodi riguardanti l'Assicurazione generale obbligatoria valutabili per il servizio nell'ex Inpdap tramite il computo dei contributi. Pertanto, i servizi prestati presso lo Stato oppure per altri enti pubblici, possono essere valorizzati ai fini contributivi per i periodi in cui i versamenti sono stati fatti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) oppure in altre gestioni.

In tal caso, secondo quanto prevedono gli articoli 11, 12 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 1092 del 1973, è sufficiente presentare domanda di cumulo e la ricongiunzione non comporta degli oneri per il richiedente. Tuttavia, da tale istituto previdenziale sono da escludersi le contribuzioni figurative relative ai dipendenti pubblici, come gli oltre due anni di disoccupazione maturati dalla docente. In tal caso, le possibilità sono due: la prima consiste nella ricongiunzione onerosa dei contributi secondo quanto prevede l'art. 2 della Legge numero 29 del 1979, mentre la seconda consente di procedere con il cumulo contributivo gratuito secondo quanto prevede il comma 239 dell'articolo 1 della legge 228/2012 e, più operativamente, la circolare dell'Inps numero 60 del 2017.