La Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata) è compatibile con il pagamento della rendita stessa con le Pensioni anticipate, la quota 100 e perfino con l'attività lavorativa. L'erogazione della rendita, inoltre, determina la tassazione ridotta su tutto il montante permettendo ai beneficiari lecitamente di sfruttare il regime di favore riservato a questa prestazione. È quanto stabilito dai chiarimenti forniti dalla Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, con la nota numero 4.209 del 2020. I chiarimenti riguardano, in particolare, la compatibilità del pagamento della Rita in presenza di trattamenti pensionistici anticipati quali la pensione anticipata, la quota 100, l'opzione donna e le pensioni pagate ai lavoratori precoci con l'attuale quota 41.

Pensione integrativa Rita: compatibile con pensioni anticipate, quota 100 e 41, opzione donna

La misura integrativa anticipata di pensione è stata introdotta con la legge 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017) al fine di permettere di accantonare somme da destinare alla previdenza integrativa che possano accompagnare il lavoratore alla pensione di vecchiaia dei 67 anni. La rendita può essere richiesta anche cinque o dieci anni prima della pensione di vecchiaia (dai 57 anni) con un frazionamento minimo di due rate. La circolare Covip mira a stabilire la possibile contemporaneità dell'incasso sia della rendita che di altre formule di pensionamento anticipato, come la pensione anticipata con 42 anni e dieci mesi di contributi, la pensione anticipata contributiva dai 64 anni di età, la quota 100, l'opzione donna e la quota 41 dei lavoratori precoci.

Secondo l'interpretazione del Covip, infatti, "la Rita è una modalità di erogazione della prestazione previdenziale complementare fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia e dunque, non essendoci divieti di cumulo o espresse incompatibilità con il godimento di trattamenti pensionistici diversi dalla vecchiaia, si ritiene che la rendita integrativa temporanea anticipata possa essere erogata anche nel caso in cui il beneficiario percepisca, al momento della presentazione della domanda o nel corso dell'erogazione della rendita, pensioni di anzianità".

Rita: regime fiscale di favore alla pensione complementare

Il chiarimento del Covip è importante soprattutto per i contribuenti iscritti ai fondi pensione che intendano utilizzare la Rita non come formula di traghettamento verso la pensione di vecchiaia dei 67 anni, ma come beneficio fiscale di favore riservato da questa prestazione.

Infatti, la rendita integrativa consente di trasformare una parte o l'intero montante in una rendita che sarà tassata tra il 15 e il 9%, senza l'applicazione di alcuna addizionale, in relazione agli anni in cui si è provveduto ad accantonare il montante stesso.

Oltre alle pensioni, contemporaneità pagamento Rita con svolgimento lavoro

Oltre alla contemporaneità del pagamento della Rita con formule di pensione anticipata quali uscita con circa 43 anni di contributi, quota 100 e quota 41, la rendita è compatibile anche con lo svolgimento di un'attività lavorativa. In particolare, il requisito di inoccupazione è richiesto e deve sussistere solo nel momento in cui si presenta la domanda di erogazione della rendita, corrispondente al momento della cessione dell'attività lavorativa entro i cinque anni precedenti la pensione di vecchiaia (a partire dai 62 anni) o entro i dieci anni precedenti (dai 57 anni) nel caso in cui chi presenta la domanda risulti inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi.

Al di fuori del momento della presentazione dell'istanza della Rita, si legge sulla nota Covip, "non è precluso all'aderente, mancando una specifica norma che lo vieti, intraprendere successivamente un'attività lavorativa in qualsiasi forma" che potrà essere di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa.