Cosa avviene alle ferie dei docenti con l'adesione al Piano estate della Scuola? Diritti e vincoli degli insegnanti dovranno coniugarsi con la partecipazione alle attività estive. Con la chiusura al 30 giugno scorso delle attività didattiche anche della scuola dell'infanzia e con l'espletamento degli esami di maturità, anche i docenti hanno diritto alle meritate vacanze.
Con la novità, per l'estate 2021, del Piano scuola che prevede la partecipazione, su base volontaria, dei docenti degli istituti che hanno dato la propria adesione alle tre fasi di attività.
Sulle ferie dei docenti è necessario rifarsi al contratto collettivo del 2006-2009 che, oltre a regolare le ferie, ribadisce che sono un diritto imprescindibile dei lavoratori.
Scuola, quando possono andare in ferie i docenti: nell'estate 2021 partecipazione volontaria al Piano estate
Con le attività scolastiche ferme, dunque, il contratto collettivo stabilisce che i docenti hanno diritto a 30 giorni di ferie per anno scolastico. Se l'anzianità è superiore ai tre anni di servizio, i giorni di ferie salgono a 32. Le ferie dei docenti precari, invece, sono calcolate in misura proporzionale alla durata del servizio prestato.
In ogni modo, le ferie dei docenti dovranno essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività scolastiche fermo restando che, i docenti che siano interessati al Piano scuola estate, possono decidere di dedicare alle attività, in tutto o in parte, i giorni residui rispetto ai 30 o 32 giorni di ferie, non dedicati all'attività didattica.
Nel resto dell'anno, gli insegnanti di ruolo e a tempo determinato possono beneficiare di sei giorni di ferie (rispetto al totale che spetta annualmente). Per i soli docenti di ruolo, i sei giorni di ferie durante lo svolgimento delle lezioni possono essere aggiunti, in alternativa, ai tre giorni di permesso per motivi familiari o personali.
Piano estate scuola 2021 e monetizzazione delle ferie degli insegnanti
L'adesione dei docenti al Piano estate della scuola, dunque, potrebbe voler significare rinunciare a una parte delle ferie senza, tuttavia, poterne rivendicare la monetizzazione. La mancata retribuzione aggiuntiva dipende proprio dalla volontarietà dell'adesione.
Infatti, come previsto dal contratto collettivo, il pagamento delle ferie non godute può avvenire solo in casi ben definiti e riconducibili a situazioni non imputabili al dipendente. Ovvero in caso di malattia, infortunio, decesso, risoluzione del contratto di lavoro per inidoneità fisica assoluta e permanente, e congedo obbligatorio per paternità e maternità.