Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato le nuove disposizioni sul pensionamento del personale scolastico. Nella nuova nota ministeriale del 14 febbraio vengono precisate le modalità di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico 2024/25, in particolare sull'Opzione Donna, sulla quota 103 e sull'Ape Sociale, per il personale che andrà in pensione il 1° settembre 2024. Anche i dirigenti scolastici devono presentare domanda di pensionamento entro il 28 febbraio. Da studi effettuati dalla organizzazione sindacale CISL del comparto scuola si prevede che per il primo settembre 2024 saranno oltre 30mila i pensionamenti del personale scolastico.

A questo dato bisogna aggiungere poi, il numero dei dirigenti scolastici per i quali la finestra per inoltrare l'istanza online si chiuderà con il 28 febbraio 2024.

Modalità e requisiti anche per il personale scolastico per avvalersi di Ape sociale, Opzione donna e Quota 103

Innanzitutto l’APE Sociale viene prorogata fino al 31 dicembre 2024. Tale misura è stata istituita dalla legge di bilancio 2017 con l'intento di accompagnare in anticipo soggetti in possesso di determinati requisiti verso la pensione non titolari di pensione diretta in Italia o all'estero e che si trovino nelle condizioni determinate dalla legge. Al fine di poter usufruire di tale misura, è necessario avere un’età anagrafica di 63 anni e 5 mesi.

La Quota 103 viene prorogata per un altro anno. I requisiti per accedervi rimangono invariati: 62 anni di età e 41 anni di contributi. Chi ha intenzione di aderire a questa misura nel 2024 riceverà l’intera pensione calcolata con il sistema contributivo, con un assegno non superiore a 2.272 euro lordi al mese fino al raggiungimento dei 67 anni.

Per l'Opzione Donna, ma anche per la pensione flessibile, viene prevista la riapertura delle domande entro il 28 febbraio. Anche i dirigenti devono presentare domanda di cessazione dal servizio entro tale termine.

La novità per il 2024 è l’innalzamento dei requisiti di età anagrafica che una donna lavoratrice deve avere per poter uscire da lavoro con Opzione Donna.

L’età sale infatti a 61 anni. È però confermata la riduzione per le mamme che hanno figli. In particolare:

  • 61 anni di età per donne senza figli;
  • 60 anni di età per donne con un figlio;
  • 59 anni di età per donne con più figli.

Cessazione dal servizio del personale scolastico, disposizioni del Ministero sui requisiti

Con nuova nota ministeriale del 14 febbraio vengono precisate le modalità di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico 2024/25. Le relative istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, nell’ambito della sezione “Istanze Online” del sito.

Le indicazioni ministeriali escludono il personale delle province di Trento e Bolzano. Deve essere formulata un’unica istanza, in cui gli interessati devono anche esprimere la volontà di interrompere o non interrompere il rapporto di lavoro, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti.

Le istanze hanno effetto dal 1° settembre 2024.

L'INPS vigilerà sulla correttezza dei requisiti per le domande già presentate e per quelle dei dirigenti entro il 28 febbraio

L'accertamento dei requisiti per il diritto al pensionamento di tutto il personale scolastico dirigenziale, docente e non docente sarà di competenza dell'INPS sulla base dei dati in possesso allo stesso Istituto previdenziale. L'accertamento da parte degli uffici previdenziali dovrà avvenire tramite comunicazione a tutti coloro che hanno presentato istanza di pensionamento, entro i tempi utili e necessari per il regolare inizio del nuovo anno scolastico, ovvero entro il 1° settembre 2024.

Tutte le attività di accertamento da parte delle sedi INPS competenti sarà frutto anche degli scambi di informazioni fra i funzionari dell'Istituto previdenziale e quelli del Ministero dell’istruzione e del Merito.

Se dovesse sussistere un procedimento disciplinare a carico del dipendente scolastico, da parte del Ministero sarà data comunicazione ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento dell'istanza di dimissioni.