Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato un’ordinanza che vieta lo svolgimento di attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole. Il divieto è valido dalle ore 12.30 alle ore 16, fino al 31 agosto, e riguarda i settori agricolo, florovivaistico, i cantieri edili e attività affini, estendendosi sull’intero territorio regionale.
Il provvedimento è stato adottato congiuntamente all’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, all’assessore al Lavoro, Tiziana Magnacca, e all’assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente.
Ambito di applicazione e condizioni specifiche
L’ordinanza si applica esclusivamente nei giorni in cui la mappa del rischio, consultabile sul portale Worklimate, segnala un livello di rischio classificato come “alto” per “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12. In tali giornate è quindi vietato lavorare all’aperto nelle fasce orarie indicate.
Restano validi eventuali accordi aziendali che prevedano condizioni migliorative e non siano in contrasto con l’ordinanza. Il divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori qualora siano impegnati in interventi di pubblica utilità, protezione civile o per la salvaguardia della pubblica incolumità.
In questi casi specifici, è tuttavia necessario adottare misure organizzative e operative idonee a ridurre il rischio di esposizione al caldo.
Contesto normativo
Come precisato dalla Regione in una nota, il divieto si applica esclusivamente nelle giornate in cui la mappa del rischio indica un livello classificato come “alto”. Restano validi gli eventuali accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali, purché prevedano misure di tutela della salute dei lavoratori più favorevoli e non risultino in contrasto con quanto disposto dall’ordinanza regionale.
La Regione chiarisce inoltre che le prescrizioni contenute nel provvedimento non si estendono alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblici servizi e ai relativi appaltatori quando siano impegnati in interventi di pubblica utilità, attività di protezione civile o operazioni finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità. In tali circostanze, resta comunque obbligatoria l’adozione di adeguate misure organizzative e operative volte a limitare l’esposizione dei lavoratori alle alte temperature.