Importanti novità sono state introdotte in tema di assicurazione per la responsabilità civile che, così come prevede il testo approvato dal Parlamento Europeo, dovrà essere pagata anche se il veicolo resta fermo. Chi fa sostare l’auto o la moto, nel cortile, nel proprio box o nel garage, o nella propria area privata, dovrà comunque avere una copertura assicurativa. Stesso discorso vale nel caso in cui non si utilizza il veicolo.
Tale aggiornamento normativo esclude dagli obblighi assicurativi i veicoli con una velocità inferiore ai 14 km/h, i monopattini e le biciclette elettriche.
Il testo che andrà a modificare la direttiva Ue del 2009/203/CE dovrà inoltre esser recepito dagli Stati Europei entro due anni, dopo l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea. In verità sul punto c'erano già stati vari precedenti a livello giurisprudenziale. Secondo la Corte di Giustizia UE, il fatto che il veicolo circoli o meno è ininfluente.
La Corte UE ha infatti precisato che l'unico caso in cui l'obbligo di assicurare un veicolo viene meno si ha quando il mezzo viene ritirato regolarmente dalla circolazione. Si ricorda che anche la Cassazione a Sezioni Unite nella recente sentenza n. 21983/2021 si è allineata a tale orientamento confermando che "la circolazione ex art. 2054 c.c.
include (anche) la posizione di arresto del veicolo". L'obbligo della copertura assicurativa non viene meno se il veicolo viene quindi parcheggiato in un'area privata per non essere utilizzato.
Rc Auto le novità dal Disegno di Legge sulla Concorrenza
Sempre in tema di assicurazione auto il disegno di Legge sulla Concorrenza va a incidere sulla possibilità per l’assicurato di poter essere risarcito sia dei danni subiti direttamente dalla propria compagnia italiana sia dalle compagnie estere che operano e che quindi hanno sede legale sul territorio nazionale.
Più nel dettaglio si vuole accelerare l’iter dell’indennizzo purché siano rispettate alcune condizioni, come il fatto che siano coinvolti non più di due veicoli, che vi sia stato un urto, che le lesioni al conducente non devono superare il 9% di invalidità permanente; che entrambi i veicoli devono essere assicurati e immatricolati in Italia.
Tale normativa si applica anche nel caso di sinistro con ciclomotore o quadriciclo leggero a patto che siano stati immatricolati dopo il 14 giugno 2006. Le associazioni dei consumatori non hanno abbracciato favorevolmente tali novità perché secondo loro ciò produrrebbe un aumento del costo del premio di polizza; per non parlare poi del proliferare incontrollato di clausole inconferenti con l’oggetto del contratto di RC Auto.