Il decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo sospende fino a 18 mesi i mutui per la prima casa di valore pari o inferiore a 250.000 euro. La sospensione, in base al provvedimento, è dedicata ad alcune categorie di lavoratori e autonomi e professionisti. Per quanto concerne i lavoratori, la sospensione si riferisce a tutti coloro la cui collaborazione è stata interrotta per almeno 30 giorni o per una corrispondente riduzione dell'orario lavorativo, mentre per gli autonomi e professionisti si riferisce a coloro che hanno subito una riduzione parziale o totale della propria attività: il calo deve essere superiore al 33% rispetto agli introiti degli ultimi tre mesi del 2019.

Come richiedere la sospensione

Come da decreto, tali benefici non sono automatici ed è richiesta la presentazione di una dichiarazione con la quale il datore di lavoro attesti per il lavoratore una riduzione dei giorni o dell'orario del 20%, per cause non imputabili a lui. In entrambi i casi, la sospensione del lavoro o dell'orario deve avere una durata minima di trenta giorni. Ad ogni periodo di interruzione del lavoro corrisponderà un relativo periodo di blocco del mutuo: sei mesi di fermo per sospensioni o riduzioni lavorative tra i 30 e i 150 giorni, dodici mesi per sospensioni o riduzioni tra i 151 e i 302 giorni e diciotto mesi al superamento dei 303 giorni. Le sospensioni del mutuo potranno anche essere reiterate, fino ad esaurimento fondo.

Per gli autonomi e professionisti è necessaria un'autocertificazione che attesti di aver subito una riduzione parziale o totale (come detto in precedenza di più del 33%) dell'attività, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19. Il criterio di valutazione delle perdite prende in considerazione il trimestre successivo al 21 febbraio o quello tra il 21 febbraio e la domanda (se minore di un trimestre).

Il modulo è accessibile sul sito del Ministero dell'Economia, su quello del Consap e dell'Albi ed è possibile compilarlo on line e poi trasmetterlo alla propria banca.

Per aver accesso al Fondo, secondo le normative in vigore, non è necessario presentare l'Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Potranno beneficiarne anche coloro che in passato hanno già usufruito della sospensione del mutuo, a patto che abbiano ripreso da non meno di tre mesi a pagarne regolarmente le rate.

Non sono previsti benefici per i piccoli prestiti personali

"Anche se il Governo ha previsto delle misure per i debitori di mutuo, attualmente non sono state stanziate misure per i beneficiari di piccoli prestiti o di cessioni al quinto", precisa Andrea Bordigone che si occupa dei prestiti di Facile.it. Ma alcuni istituti di credito stanno attuando una procedura interna per aiutare i debitori che non riescono a pagare le rate a causa della sospensione del lavoro per il Coronavirus. Tali agenzie, per esempio hanno concesso la sospensione del pagamento delle rate o hanno allungato il piano di ammortamento, in modo tale da concedere delle rate di importo inferiore.

Coloro che invece hanno la cessione del quinto del loro stipendio in corso, sono coperti da un'assicurazione che li aiuterà nella riformulazione e nella durata della rata, in relazione allo stipendio effettivamente percepito. Resta il problema che al momento non esiste una soluzione standard per i beneficiari dei piccoli prestiti che rappresentano un mercato al consumo dal valore di 75 miliardi di euro.