La legge n.40/2004 disciplina le modalità di ricorso alla fecondazioneassistita nel nostro Paese. Sebbene approvata in tempi recenti, la normativa de qua presenta unapproccio molto tradizionale ai temi della procreazione assistita,limitando fortemente l'accesso alle suddette pratiche. Per questo lalegge 40 è stata da subito al centro di un ampio dibattito per lasua modifica, culminato con la consultazione referendaria del giugno2005, conclusasi tuttavia con il mancato raggiungimento del quorum.
Leprincipali problematiche ruotanti intorno alla normativa nazionaleafferiscono al problema del diritto all'accesso alle cure, nonchéalle tipologie di metodologie praticabili.
Infatti,nel nostro Paese vige il divieto di operare fecondazioni eterologhe;conseguentemente, le uniche pratiche lecite devono prevederel'utilizzo di materiale genetico proveniente esclusivamente dallacoppia che accede alle cure suddette.
Altrascottante tematica è quella legata alle finalità riconducibili alletecniche di riproduzione assistita; infatti, l'accesso alle stesse èsubordinato alla presenza di una patologia in capo ai soggettibeneficiari. Tale patologia,tuttavia, deve riguardare esclusivamente il momentoriproduttivo, e nonaltre malattie di cui i richiedenti potrebbero essere portatori.
Vige,conseguentemente, il divieto di diagnosi preimpianto, anche afronte della presenza di genitori portatori di gravissime malattiegenetiche ereditarie.
E'proprio quest'ultima questione è stata recentemente oggetto dipronuncia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.La Corte ha, infatti, bocciato il ricorso promosso dall'Italiaavverso la precedente sentenza che aveva riconosciuto legittimo ilricorso alla diagnosi preimpianto nelle ipotesi di coniugi affetti dagravi malattie genetiche.
Nelcaso in disamina due cittadini italiani, entrambi portatori sanidella grave patologia della fibrosi cistica e già genitori di unbimbo malato, avevano chiesto di poter ricorrere alla fecondazione invitro, con successiva diagnosi preimpianto, al fine di selezionaregli embrioni non colpiti dalla malattia.
A fronte del divietocontenuto nella legge 40, la coppia aveva proposto ricorso innanzialla Corte di Giustizia di Strasburgo, che lo scorso mese di agostosi era pronunciata in senso a loro favorevole, dichiarandol'illegittimità del divieto di diagnosi contenuto nella normaopposta.
La motivazione della Corte verteva sulla incoerenza delsistema legislativo italiano, che in un'altra legge, la n. 194del 1978, consente un aborto terapeutico nell'ipotesi di un fetoaffetto da fibrosi cistica.
Ilnostro Paese si era, tuttavia, opposto a tale pronuncia, spiegandoricorso per il riesame della precedente sentenza, ricorso che èstato rigettato lo scorso 11 febbraio.
Graziea questa pronuncia anche le coppie fertili affette da patologiegenetiche avranno diritto di accedere alle tecniche di fecondazioneassistita e alla diagnosi preimpianto; per rendere effettivo talediritto sarà, però, necessaria una modifica della disciplinalegislativa vigente.