Dal concorso straordinario, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della Scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, sono stati esclusi i docenti della formazione professionale. Sebbene l'articolo 2 di cui al comma 1.b reciti, come requisito di accesso, l'aver svolto tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, non indicando la tipologia di posto, questo viene specificato all'articolo 2 comma a, escludendo i docenti della formazione professionale.

Docenti con anni di esperienza e titoli idonei alla partecipazione al concorso straordinario, esclusi senza motivo

Viene esclusa la partecipazione, al concorso straordinario, dei docenti della formazione professionale in virtù di una appartenenza dei propri istituti alla gestione regionale e non statale, non prendendo minimamente in considerazione che i percorsi professionali sono insiti nella riforma degli istituti professionali, facenti parte del P.e.cu.p. (profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo e formazione) art.1, comma 5 e Allegato A al d.lgs 17 ottobre 2005, n 226. Alla stregua dei Licei, degli Istituti Tecnici, così pure gli Istituti Professionali hanno docenti che preparano gli alunni verso competenze definite a livello europeo e nazionale, pertanto escluderli dal bando straordinario è una discriminazione non accettabile.

Discriminante esclusione di docenti preparati

Aver deciso di escludere docenti preparati e con anni di esperienza in scuole con un livello di difficoltà talvolta anche superiore alle statali, è una discriminazione che si ripercuoterà sulla formazione professionale che sarà considerata scuola di serie B e sui docenti stessi che saranno marchiati come docenti esclusi, docenti da escludere, docenti non meritevoli di un posto indeterminato dopo anni di duro precariato.

Gli istituti di formazione professionale, a riprova dell'appartenenza ad un sistema integrato con gli istituti statali, sono ben descritti nel sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e come specificato in tale sito: dalla riforma del secondo ciclo di istruzione e formazione, in vigore dal 2010/2011, articolata in percorsi della durata quinquennale, i cui indirizzi sono i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, di competenza regionale, si può, assolvere l’obbligo di istruzione sia nei percorsi di istruzione quinquennale, sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali, le cosiddette IeFP, gli istituti professionali dei docenti esclusi dal bando di selezione speciale.

Questi si articolano in percorsi di durata triennale e quadriennale che portano al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali spendibili a livello nazionale e comunitario, perché compresi in un apposito Repertorio nazionale e condivisi tra Stato e Regioni con Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. Nelle IeFP si conseguono, al pari degli istituti statali, le competenze: di base, tecnico professionali comuni e tecnico professionali specifiche. Pertanto l'esclusione dei docenti della formazione professionale, al bando straordinario, risulta essere insensata e discriminante.