Con la recentissima riforma sul divorzio (decreto legge n. 134/2014 approvato definitivamente in Senato il 22 aprile 2015), si sono avute importanti novità relativamente ai tempi per lo scioglimento definitivo del matrimonio.
Il divorzio, infatti, è l'unico istituto attraverso il quale è possibile ottenere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio c.d. concordatario (celebrato in Chiesa) oppure del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di Stato civile.
Il divorzio è stato introdotto in Italia con la legge n. 898/1970, poi modificata con la L.
n. 74/1987 e differisce dalla separazione giudiziale o consensuale dei coniugi in quanto quest'ultima rappresenta una fase transitoria che non determina il venir meno del vincolo coniugale, potendo le parti anche riconciliarsi.
Le cause per cui è possibile chiedere il divorzio - ora divorzio breve - sono indicate nell'art. 3 della legge 898/70 e il motivo più frequente è senz'altro l'aver ottenuto la separazione giudiziale dei coniugi (con sentenza) oppure la separazione consensuale (con omologa del Tribunale).
Divorzio Breve: quali sono i tempi di attesa e come è possibile richiederlo?
La riforma sul divorzio approvata il 22 aprile 2015, pur prevedendo l'istituto della separazione come step precedente, obbligatorio per poter richiedere il divorzio, ha ridotto le tempistiche necessarie per presentare ricorso al Tribunale ed ottenere così la cessazione del matrimonio.
Pertanto, per proporre domanda di divorzio è necessario che la separazione giudiziale sia protratta da almeno un anno a partire dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale (anziché 3 anni come in precedenza); oppure, in caso di separazione consensuale, saranno sufficienti solo sei mesi.
Importante: la nuova riforma si applica sia alle cause instaurate dopo l'entrata in vigore della legge, sia ai procedimenti in corso ove sia pendente già un giudizio di separazione.
Inoltre, novità importante attiene anche sulle modalità sia della separazione che sul divorzio: infatti, i coniugi che intendano separarsi prima, e divorziare successivamente, possono farlo non solo dinanzi al Tribunale, ma anche dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile nel Comune dell'ultima residenza grazie al nuovo istituto della negoziazione assistita, per la quale è' necessario che via sia l'accordo tra i coniugi e che ognuno dei due sia assistito da un proprio avvocato di fiducia.