Sono tante le novità in tema di circolazione stradale a partire dal fatto che le multe saranno notificate tramite PEC. Benché non ci sia ancora chiarezza ufficiale sull’effettiva data in vigore dell’obbligo di notificare via Pec, gli agenti seguiranno le regole attuali della consegna a mano se non risulta alcuna Pec intestata all’interessato.

Per quanto riguarda il caso in cui l’automobilistica che ha subito incidente automobilistico, voglia risalire alla targa dell’auto che lo ha ha tamponato, è bene sapere che ciò è possibile grazie al PRA (Pubblico registro automobilistico) a cui tutti possono accedere gratis.

Vediamo quindi nel dettaglio come fare questa ricerca.

Riconoscimento dell’auto: i dettagli

Tale operazione può essere effettuata in diversi modi: tramite internet, (se la richiesta all'Aci sia fatta online tramite la consultazione del pannello); recandosi allo sportello del Pra oppure affidando l’incarico a una Agenzia di pratiche auto.

Il costo del servizio per il caso della ricerca personale telematica e presso lo sportello Aci è di 8,83 euro ( 6 euro per la visura, 2,32 euro + 22% Iva costo del servizio). Basta infatti inserire gli estremi delle auto, la targa per risalire all'intestatario dell'auto e ai relativi dati personali, come l'indirizzo e il suo C.F. ma anche ad annotazioni tecniche del veicolo oltre che agli eventuali dati dei proprietari precedenti.

Si possono scoprire tutti i tipi di targhe tranne quelle nascoste al Pra, come quelle relative ad auto blu o auto intestate a forze diplomatiche e forze dell’ordine o della sicurezza nazionale.

Se invece si vuole dare un incarico ad un Agenzia bisogna pagare una sorta di ticket di 6 euro. Conoscere gli estremi della targa e quindi individuare successivamente il proprietario dell’auto e la sua assicurazione consente di tutelarsi meglio.

Chi è stato vittima di un danno alla macchina o alla sua persona può infatti formulare richiesta di risarcimento. Diversamente il danno gli viene comunque risarcito dal Fondo Garanzie Vittime della strada, con alcuni limiti .

Dall’autovolex alle multe, novità 2018 sulla circolazione stradale

Qualora ricevessimo una multa che fa riferimento a un’infrazione commessa da più di 90 giorni non siamo tenuti a pagarla.

Occorre comunque fare ricorso al Prefetto entro 90 giorni dalla data di notifica o al giudice di Pace entro 30 giorni da quando si riceve la multa. Stesso discorso vale se la multa è stata pagata. Un’altra novità molto importate riguarda la rottamazione delle multe. Entro il 15 maggio 2018 è possibile presentare istanza di definizione agevolata cd. rottamazione bis delle cartelle, per le somme affidate all’agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017.

Viene poi previsto che la possibilità di fruire della stessa classe di merito del veicolo “migliore” del proprio nucleo familiare anche per gli altri mezzi utilizzati in famiglia sarà estesa anche alle convivenze di fatto e alle unioni civili.

Le condizioni che permettono di fruire del beneficio tra coniugi o compagni, sono il passaggio di proprietà dall’uno all’altro soggetto. L’acquirente acquisirà il diritto alla stessa classe che aveva il cedente. Quest’ultimo conserverà tale classe anche su un altro veicolo dello stesso tipo che sia o sarà di sua proprietà. Sarà ammesso al beneficio anche il coniuge in regime di separazione dei beni; ovvero le persone legate con altre dello stesso sesso e infine i conviventi di fatto.

In tema di multe per eccesso di velocità la Corte di Cassazione (27771 del 22..11.2017) ha precisato che gli agenti accertatori devono sempre intimare l’alt e fermare l’auto se questa viaggiava su una strada rettilinea.

Altrimenti nel verbale devono enunciare i motivi per cui il veicolo non è stato fermato subito.

Va consolidandosi nel 2081 anche un altro orientamento giurisprudenziale ovvero che il guidatore coinvolto in un incidente che viene portato in ospedale, deve essere avvisato che può farsi assistere da un avvocato, prima di essere sottoposto a un prelievo del sangue dal quale verrà accertato se è in stato di ebbrezza o no.

Infine segnaliamo per quanto riguarda il raddoppio dell’importo della multa che la Cassazione ha disposto che se il pagamento di una multa è insufficiente, l’importo non va raddoppiato se l’insufficienza è dovuta al mancato versamento delle spese di accertamento e notifica. Qualora il comune non segua tale direttiva è sempre bene fare ricorso.