Aumentala corsa al ritocchino estetico. E con esso crescono anche le azionirisarcitorie nei confronti dei professionisti instaurate da pazientiche si dichiarano insoddisfatti anche a distanza di annidall'intervento.

«Laquestione merita delle riflessioni, in quanto al rapportomedico-paziente non può ritenersi applicabile, sic et simpliciter,la politica del "soddisfatti o rimborsati" - spiega l'avvocatoStefano Bettiol del Foro di Belluno - . Ciò che ci si deve chiedereè, da un lato, quando e fino a che punto l'insoddisfazione possaassurgere a fonte di danno risarcibile, stante l'imprescindibilecarattere soggettivo del "gusto estetico".

E dall'altro in qualicasi il chirurgo estetico possa essere ritenuto responsabile deidanni lamentati dal paziente».

«Larisposta al quesito va ricavata dall'esatta collocazionedell'obbligazione assunta dal medico nella categoria delleobbligazioni di risultato o in quella delle obbligazioni di mezzi.Nel primo caso, poiché la prestazione è indirizzata a realizzarecompiutamente il risultato cui ha interesse il creditore, il suomancato raggiungimento integra di per sè l'inadempimento. Nel casodell'obbligo di mezzi, invece, - prosegue Bettiol - la prestazionesi sostanzia in un'attività fornita di alcuni caratteri (didiligenza, prudenza e perizia) diretta verso un risultato finale, ilquale, tuttavia, resta al di fuori del contenuto della stessa,cosicché la sua mancata realizzazione non costituisce, di per sé,un inadempimento».

«Lamaggioranza della dottrina e della giurisprudenza ritiene chel'obbligazione del chirurgo estetico sia di mezzi e non dirisultato, in quanto il professionista, assumendo un dato incarico,si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere ilrisultato che gli viene richiesto, ma non anche al certoconseguimento di quest'ultimo.

- afferma Valentina Gatti, dottoranda di Ricerca presso l'Università degli Studi di Padova -Il risultato estetico, infatti, non può costituire un dato assolutoed oggettivo, bensì va valutato in base alla situazione pregressadel paziente ed in relazione al contenuto del cosiddetto consensoinformato firmato dal paziente. Il consenso informato deve descrivereaccuratamente ed in modo dettagliato le modalità, i risultati, irischi e le eventuali complicanze dell'intervento, per permettereal destinatario di tali informazioni di scegliere, con cognizione dicausa, se sottoporsi o meno a quest'ultimo, e quindi di esercitareconsapevolmente la propria autonomia privata.

In tal modo il rischio,inevitabile in ogni intervento chirurgico, viene assuntoconsapevolmente dal paziente».

Pertanto,il chirurgo estetico che adempie correttamente il proprio obbligo diprospettare realisticamente al paziente le possibilità di ottenereil risultato sperato risponderà dell'insuccesso del suo interventounicamente in caso di negligenza, imprudenza e imperizia, non potendoessere ritenuto responsabile per la sola circostanza del mancatoraggiungimento del risultato che il cliente si era prefissato.

«E'il consenso informato, dunque, - conclude Bettiol - a rivestire unruolo centrale. Da un lato il chirurgo estetico deve puntualizzarenella maniera più specifica il risultato che intende garantire,oltreché prospettare le possibili conseguenze pregiudizievolidell'intervento.

Dall'altro, il paziente ha l'onere di riceverecon attenzione tutte le informazioni che questi gli fornisce, al finedi meditare sull'opportunità di sottoporsi all'intervento, dicui andrà ad assumere, consapevolmente, l'inevitabile rischio».