Alcuni giorni fa circolava sul webuna notizia, poi rivelatasi una “bufala”, relativa alla definitiva abolizionedel canone Rai grazie ad una sentenza della Corte Europea.

In realtà, il canone Rai non è statoabolito, tuttavia sono esonerati dal pagamento solo alcuni soggetti, ovvero gli anziani di età pari o superiore a 75 anni. A stabilirlo è l’art. 1, comma 132 della L. n. 248/2007.

I requisiti specifici indicati dallanorma sono i seguenti:

  • avere compiuto 75 anni entro la scadenza del pagamento del canone (cioè 31 gennaio);
  • conviventisolo con il coniuge e non con altri soggetti diversi da quest’ultimo;
  • essere titolari di un reddito complessivo (quindi sommato aquello del coniuge) non superiore ad € 6.713annui (quindi essere percettori di assegno e/o pensione mensile nonsuperiore ad € 516 circa).

Sono esclusi dalla sommacomplessiva del reddito familiare,

  • i redditi esenti dal calcolo Irpef(ovvero indennità Inail, pensione di guerra, o assegni per invalidi civili);
  • la rendita relativa alla primaabitazione;
  • le somme percepite per iltrattamento di fine rapporto (Tfr).

L’esenzione può essere richiestaanche per gli anni precedenti (5 anni) purché già allora si possedessero irequisiti anagrafici e di reddito sopraelencati: quindi chi avesse corrispostoil pagamento negli anni precedenti può richiedere il rimborso rivolgendosi adun ufficio dell’Agenzia delle Entrate o chiamando il seguente numero 848.800.444.

La domanda può essere presentatainviando una raccomandata all'ufficio dell’Agenzia delle Entrate sede di Torino,sportello S.A.T., oppure consegnata direttamente presso un qualsiasi ufficiodell’Agenzia delle Entrate, sottoscrivendo una dichiarazione sostitutiva, che può essere scaricata dal sito dell’Agenziadelle Entrate o, sempre, richiesta presso uno sportello dell’Agenzia.