Entro il 28 febbraio 2014 i datori di lavoro e gli enti previdenziali che nel corso del 2013 hanno erogato stipendi o pensioni sono tenuti all'elaborazione e alla consegna del modello CUD 2014.

Tale modello è a tutti gli effetti una dichiarazione dei redditi che certifica il reddito percepito dal soggetto nel corso dell'anno e tutte le trattenute e ritenute previdenziali che sono state effettuate dal sostituto d'imposta in rispetto della normativa vigente. Se il contribuente non ha nel corso dell'anno percepito altri redditi di varia natura e ha comunicato dati corretti al sostituto non è obbligato alla presentazione del modello 730 o Unico.

Ovviamente in questo caso la presentazione della dichiarazione dei redditi, pur non essendo obbligatoria, è una facoltà concessa in caso siano state sostenute delle spese che possano essere portate in detrazione e quindi permettano di ottenere un rimborso erogato direttamente con lo stipendio (nel caso di compilazione del modello 730) o un credito (nel caso di compilazione del modello UNICO).

Il presente modello è suddiviso in tre parti: la prima relativa ai dati anagrafici, la seconda relativa ai dati fiscali e la terza relativa ai dati previdenziali.

Nella parte A sono indicati i dati anagrafici del contribuente e il suo domicilio fiscale. I dati relativi al domicilio sono molto importanti in quanto determinano le aliquote utilizzate dal sostituto d'imposta per il versamento dell'acconto e del saldo dell'addizionale comunale.

L'errata indicazione di tali dati (ad esempio il lavoratore non ha comunicato variazione di residenza in altro comune) potrebbero rendere obbligatoria la presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto le trattenute effettuate potrebbero essere inferiori a quelle dovute.

Nella parte B sono indicati i dati fiscali.

Nel primo riquadro sono presenti i dati (quelli dal punto 1 al punto 39) da indicare in caso si proceda alla compilazione della dichiarazione dei redditi.

Nel punto 1 è indicato il reddito percepito dal soggetto e nelle caselle 3 o 4 sono indicati i giorni per i quali spettano le detrazioni relative a tale reddito, in quanto le detrazioni da lavoro e pensione sono rapportate al periodo nel quale tali redditi sono percepiti.

Nel punto 5 sono indicate le ritenute Irpef che il sostituto ha effettuato, al punto 6 le ritenute relative all'addizionale regionale, ai punti 10, 11 e 13 le ritenute relative all'addizionale comunale dovuta per il 2013 e in acconto per il 2014.

È opportuno segnalare che le ritenute Irpef indicate sono già state trattenute interamente durante l'anno e in sede di conguaglio a dicembre 2013 mentre gli importi indicati relativi all'addizionale regionale e comunale saranno trattenuti dal datore di lavoro durante il 2014.

I saldi delle addizionali saranno trattenuti in un massimo di undici rate a partire dal mese successivo al conguaglio relativo al 2013 (da gennaio a novembre) mentre l'acconto dell'addizionale comunale sarà dovuto in nove rate (dal marzo a novembre).

Gli importi indicati dal punto 102 al punto 114 sono relativi alle detrazioni applicate dal datore di lavoro conseguentemente alle indicazioni ricevute dal lavoratore. In caso di inesattezze il lavoratore sarà obbligato a presentare dichiarazione dei redditi indicando dati corretti (ad esempio presenza o assenza di famigliari a carico, presenza o assenza di oneri detraibili) versando quanto eventualmente dovuto in più.

Interessanti anche i dati inseriti a partire dal punto 409 fino al punto 413: è indicato il Tfr maturato che sarà erogato al lavoratore al termine del rapporto di lavoro o precedentemente nei casi previsti dalla legge.