La Legge di Stabilità del 2013 ha introdotto una notevole discontinuità col passato nell'ambito del Cud 2014 Inps. I percettori di redditi Inps (pensionati o soggetti che percepiscono indennità) non ricevono più il Cud in formato cartaceo direttamente al proprio domicilio. Anche per il Cud 2014 si seguiranno modalità simili rispetto allo scorso anno e questo potrebbe provocare disagi alle persone più anziane, che devono presentare il Cud ad un intermediario abilitato per la compilazione del Modello 730 o Unico (se hanno delle spese da detrarre o da portare in deduzione) e in ogni caso presentare la dichiarazione reddituale.

Vediamo con quali modalità è possibile richiedere il Cud 2014 Inps.

Cud 2014 Inps, come richiedere il modulo

Pensionati e percettori di identità possono consultare il Cud 2014 sulla propria pagina personale, utilizzando i servizi online messi a disposizione sul sito dell'Inps, purché muniti di Pin. Il Pin può essere richiesto sul sito Inps, seguendo la procedura online, o direttamente presso gli uffici territoriali Inps. Il Cud può essere ricevuto nella consueta modalità cartacea, facendo espressa richiesta al contact center dell'Inps.

In alternativa il Cud 2014 può essere richiesto gratuitamente recandosi in un ufficio Inps (fino al 31 marzo saranno presenti degli sportelli veloci dedicati), o a pagamento, al prezzo di 2,70 più Iva presso gli uffici postali, facendo richiesta presso lo Sportello Amico.

I possessori di posta elettronica certificata potranno richiedere l'invio del Cud direttamente sulla propria casella postale, inviando una richiesta specifica all'indirizzo indicato sul sito Inps. La richiesta può essere fatta anche tramite posta ordinaria ma in questo caso è necessario inviare in allegato una copia fronte/retro del documento di identità del richiedente.

L'ultima alternativa consiste nel ricorso a Caf, Patronati e professionisti abilitati. Il costo è variabile e in alcuni casi il servizio viene fornito gratuitamente.

Ricordiamo che in caso di presenza di più Cud 2014, derivanti ad esempio da un rapporto di lavoro interrotto nel corso del 2013 e dalla successiva (o precedente) richiesta di indennità, è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi, a meno che l'ultimo datore di lavoro non abbia effettuato il conguaglio.