A partire dal 2012 i contribuenti che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione possono adottare un regime fiscale di vantaggio (il c.d. regime dei nuovi minimi) che prevede un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 5%. Gli iscritti hanno possibilità di portare in detrazione una serie di spese e costi legati all'attività con regole esclusive molte volte differenti da quanto concesso ai contribuenti titolari di partita iva in regime ordinario

Innanzi tutto importante segnalare che i contributi previdenziali versati dal contribuente e relativi allo svolgimento dell'attività sono deducibili dal reddito professionale (interamente deducibili i contributi versati da soggetto iscritto a gestione separata INPS, deducibili solo nella quota dei contributi soggettivi e maternità per gli iscritti a casse professionali come ad es.

commercialisti, avvocati, architetti etc).

Ecco di seguito un elenco delle principali spese deducibili dal reddito professionale sia ai fini dell'imposta sostitutiva che dell'imposizione previdenziale

- Spese legate all'uso promiscuo dell'abitazione sono deducibili nella misura del 50% (affitto, utenze e spese condominiali);

- Spese strettamente legate all'attività (es. cancelleria, ordine professionale, assicurazione professionale, ect) sono deducibili nella misura del 100%;

- Spese bancarie: deducibilità del 100% se si utilizza c/c dedicato ad attività, 50% se il conto è promiscuo;

- Spese telefoniche sono deducibili nella misura del 50% (anche se l'utilizzo del telefono è esclusivamente dedicato alla professione);

- Spese automobile (manutenzione, carburante, pedaggi) sono deducibili nella misura del 50% (anche se l'automobile è utilizzata esclusivamente nell'esercizio della professione);

- Spese di viaggio (effettuate fuori dal comune) sono deducibili nella misura del 100%;

- Acquisto beni strumentali all'attività (acquisto software, macchine elettroniche, mobili e arredamento), beni strumentali ad uso promiscuo (autovettura): il costo sostenuto è interamente deducibile nell'anno del suo sostenimento (50% nel caso di beni strumentali ad uso promiscuo).

Non è quindi previsto l'ammortamento spalmato su più annualità. I costi sostenuti sono però soggetti ad un tetto massimo di 15.000,00 euro nel triennio. Se i costi sostenuti per acquisto di beni strumentali nel triennio superano questa soglia il professionista fuoriesce dal regime agevolato dei contribuenti minimi;

- Spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti;

Spese sostenute in ristoranti, alberghi, bar per trasferte

Si considera trasferta quella effettuata fuori dal comune in cui il professionista ha la propria residenza.

Le spese sostenute nel comune di residenza, se non di rappresentanza, sono interamente indeducibili. Deve essere documentata con fattura o scontrino parlante (deve contenere C.F. professionista), non è sufficiente lo scontrino fiscale.

Ai fini della definizione del costo deducibile in sede di dichiarazione dei redditi occorre rilevare che:

1.

Se la spesa è sostenuta e anticipata direttamente dal committente (cliente del professionista) è interamente deducibile. Occorre però seguire la seguente procedura:

- La fattura dell'albergo, bar, ristorante è intestata al committente e nella stessa è fatto esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio;

- il committente invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale;

- Il professionista emette la parcella evidenziando i compensi e le spese pagate dal committente;

- il professionista considera tali spese integralmente deducibili.

2. Se la spesa è sostenuta direttamente dal professionista è deducibile al 75%, nel limite del 2% dei compensi percepiti nell'anno.