Chi paga la Tasi 2014 sulla casa coniugale tra i coniugi separati? Il versamento dell'imposta deve essere sempre versato dal soggetto che acquisisce il diritto di abitazione sull'immobile: l'obbligo di corrispondere il tributo spetta dunque al coniuge che abita l'immobile, assegnatario dell'abitazione a seguito di un provvedimento del giudice al momento della separazione. Il coniuge separato e non assegnatario della casa coniugale non ha nessun obbligo verso il pagamento della Tasi sulla casa coniugale, in quanto non vive nell'abitazione e non ha obbligazioni sul pagamento dell'imposta.

Tasi 2014: chi paga per la casa coniugale, quote

Ha l'obbligo di pagare la Tasi 2014 sulla casa coniugale il coniuge separato a cui è stata assegnata l'abitazione e ci vive. In linea generale, in caso di coniugi separati con figli, la casa coniugale è assegnata alla moglie che la utilizza come prima casa: sull'immobile è tenuta al pagamento della Tasi, anche se l'abitazione è in comproprietà con il coniuge dal quale si è separati. Il coniuge assegnatario della casa coniugale deve altresì pagare la Tari tramite il bollettino postale inviato dal Comune in cui è sito l'immobile. Al momento i termini di pagamento della Tasi 2014 sono scaduti: è possibile saldare la prima rata tramite l'istituto del ravvedimento operoso con modello F24 o bollettino postale. Alla somma dovuta per il tributo dovranno essere aggiunti gli interessi (calcolati su base annua all'1% e le sanzioni amministrative, variabili in base ai giorni di ritardo a seguito della scadenza del 1 ottobre).



Il coniuge separato non deve versare la Tasi e, anche se comproprietario dell'immobile, l'abitazione non è da considerarsi seconda casa, in quanto non vive nella casa coniugale. In questo caso, il marito non deve più dichiarare la casa coniugale come prima casa; non gode di nessun diritto di fruizione dell'immobile e su tale abitazione non deve corrispondere nessun tributo. Si ricorda che il pagamento della Tasi è dovuto al solo coniuge assegnatario della casa coniugale anche se non proprietario delle immobile, fruendo delle detrazioni per la prima casa e per i figli a carico al di sotto dei 26 anni e residente nell'abitazione per la quale è dovuta la Tasi. Per comprendere meglio, ecco un esempio di calcolo di pagamento Tasi 2014 in ritardo su casa coniugale con interessi e sanzioni con ravvedimento medio (fino al 30esimo giorno)



Tasi 2014 su casa coniugale
= 200 euro

Giorni di ritardo = 20

Sanzione = 200 × 3% = 6,00 euro

Interessi = (200 × 1 × 20) ÷ 36.500 = 0,10 euro

Tasi con ravvedimento medio = 200 + 6,00 + 0,10= 206,10 euro

Tasi 2014: casa coniugale in affitto

Differente è la situazione in cui i due coniugi e la stessa famiglia vivevano in affitto (casa coniugale non di proprietà): la Tasi deve essere corrisposta in applicazione delle delibere comunali per una percentuale dal 10 al 30% dall'inquilino (coniuge che vive nella casa coniugale) e dal proprietario dell'immobile. In caso di mancato pagamento della Tasi 2014 sulla casa coniugale, il proprietario dell'immobile non ha nessun obbligo sullo stesso e non deve pagare per il coniuge insolvente. Sarà lo stesso comune a richiedere la regolarizzazione dell'imposta tramite il ravvedimento (interessi e sanzioni). Per comprendere meglio, come si calcola il pagamento della Tasi 2014 per casa coniugale in affitto, si osservi anche l'esempio seguente:



Tasi 2014 totale
= 200 euro

Tasi 2014 proprietario = 180 euro

Tasi 2014 coniuge = 20 euro (10%)

Giorni di ritardo = 20

Sanzione = 20 × 3% = 0,06 euro

Interessi = (20 × 1 × 20) ÷ 36.500 = 0,01 euro

Tasi con ravvedimento medio = 20 + 0,06 + 0,01= 20,07 euro