Tra le tante novità contenute nel nuovo 730/2015 troviamo anche l'inserimento di una nuova colonna nel Quadro B relativo ai Redditi dei Fabbricati: si tratta della colonna 12, "Casi Particolari Imu". La sua introduzione si è resa necessaria per dover distinguere i fabbricati assoggettati alla tassazione Imu da quelli che, invece, ne sono esclusi. Più precisamente, la Legge di Stabilità 2014 ha previsto, in linea generale, per l'anno 2014 che l'abitazione principale e le relative pertinenze siano da considerarsi escluse dal pagamento dell'IMU, e pertanto il relativo reddito viene assoggettato a tassazione ordinaria, in virtù del principio in base al quale l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali nel caso di fabbricati non locati.

Sono escluse da questa esenzione le:

  • "abitazioni di lusso", ossia quelle unità immobiliari classificate dal catasto nelle categorie A/1 (case signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli, palazzi con pregi artistici o storici).

Il reddito delle abitazioni principali e delle relative pertinenze (essendo esente Imu) concorre alla formazione della base imponibile sulla quale si calcolerà l'Irpef dovuta (pur essendo, poi, prevista una deduzione dal reddito complessivo pari alla loro rendita catastale), mentre il reddito delle abitazioni di lusso non concorre alla formazione del reddito complessivo (e pertanto non spetterà la relativa deduzione) e non sarà assoggettato ad Irpef né alle relative addizionali in quanto dette imposte sono sostituite dall'Imu.

Affinché, in sede di liquidazione finale, venga riconosciuta la non tassazione di detti redditi, occorrerà inserire il codice 2 nella colonna 12 "Casi particolari Imu" del Quadro B del modello 730/2015. Il reddito in esame confluirà nel rigo 148 del prospetto di liquidazione (730-3).

Oltre al caso delle abitazioni di lusso c'è anche un'altra categoria di immobili per i quali è dovuta l'Imu, si tratta delle unità immobiliari ad uso abitativo non concesse in affitto e situate nello stesso comune nel quale è ubicata l'abitazione principale del contribuente.

Il reddito di questi confluirà nel reddito imponibile ai fini Irpef nella misura del 50%, mentre la restante parte verrà riportata nel rigo 147 del 730-3. In questo caso nella colonna 12 del Quadro B andrà indicato il codice 3.