A molti contribuenti sarà capitato di recarsi in Equitalia, magari solo per chiedere un certificato di regolarità contributiva e di prendere conoscenza della sussistenza di carichi pendenti non notificati attraverso l’estratto di ruolo (che mostra appunto la presenza di debiti). In questi casi è abbastanza semplice immaginare la reazione che avrebbero avuto quegli stessi contribuenti: il primo impulso sarebbe stato impugnare immediatamente l’estratto di ruolo, rilasciato da Equitalia, specialmente nel caso di manifesta infondatezza della pretesa tributaria.
Ma se fino a qualche giorno fa ciò la giurisprudenza non lo permetteva, ora qualcosa è cambiato.
Il contribuente non deve più attendere ansioso l’arrivo di un nuovo atto quale ad esempio una cartella esattoriale perché può anticipare l’azione di Equitalia e impugnare prontamente l’estratto di ruolo senza dover attendere un successivo avviso d’intimazione. Lo ha annunciato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con una recentissima sentenza (Corte Cassazione S. U. n. 19704 del 02.10.2015 ) che ha finalmente sciolto uno dei nodi intrepretativi su cui la giurisprudenza tributaria si è sempre arrovellata.
L’art 19 del Dlgs n 546 del 92 al centro del ragionamento delle Sezioni Unite
L’ attività interpretativa dei giudici della Corte di Cassazione si focalizza sul comma 3 dell’ art 19 del Dlgs n 546 del 1992, che nell’elencare una serie di atti (come l’avviso di mora, l’avviso di accertamento e la cartella esattoriale) avverso cui si può proporre impugnazione, lascia fuori dall’elenco tutti quegli atti che non sono autonomamente impugnabili.
Fino ad oggi infatti, si prediligeva una lettura interpretativa dell’art 19 del Dlgs sul Contenzioso tributario piuttosto restrittiva. Ciò comportava quindi che quegli stessi atti (non indicati dalla norma sopra indicata) per poter esser contestati devono esser impugnati solo unitamente ad altri atti successivamente notificati che rientravano esplicitamente nell’art 19 Dlgs n 546 del 92’.
La Corte di Cassazione a S.U. apre le porte all’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo ( che non rientra appunto nell’elenco degli atti tributari direttamente impugnabili), accogliendo quindi le doglianze di tutti quei contribuenti che nelle more di ricevere un secondo atto per proporre ricorso, si vedevano addirittura mettere le ganasce alla propria macchina.
Impugnabile subito l'estratto di ruolo per far valere l’invalidità della cartella
La Corte di Cassazione, in definitiva, reputa che il contribuente può difendersi immediatamente contro una cartella esattoriale, che lo esporrebbe anche a rischi che possono incidere sul suo patrimonio, presentando ricorso contro l’estratto di ruolo senza dover aspettare ulteriori atti. Si supera cosi l’assunto secondo cui l’estratto di ruolo sarebbe non impugnabile in quanto non idoneo a contenere la pretesa tributaria. Con tale sentenza, gli ermellini non solo hanno accolto il ricorso di una società che aveva impugnato un cartella di pagamento non notificata validamente dopo aver ricevuto l'estratto di ruolo, ma si sono spinti oltre ribadendo ancora una volta il rispetto dei diritti sostanziali e processuali del contribuente.
La motivazione di tale autorevole pronuncia va infatti nella direzione di una maggiore tutela del contribuente, spesso tormentato da un balzello di nuove imposte, scadenze, detrazioni, differenti aliquote e norme tributarie in conflitto fra di loro.
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