Oggigiorno purtroppo la percentuale delle separazioni è sempre più in aumento, e lo sono anche le difficoltà che spesso comporta separarsi o divorziare. Uno degli effetti patrimoniali connessi alla separazione è proprio l'obbligo di continuare a contribuire ai bisogni della famiglia in base alle sostanza di ciascuno degli ex coniugi.Detto obbligo infatti consiste nella corresponsione dell'assegno di mantenimento, che spesso rappresenta un grattacapo non sempre facilmente digeribile per gli ex mariti, chiamati generalmente ad adempiere a tale dovere.
Ecco come stanno le cose
Gli ex mariti infatti devono garantire alle ex compagne sufficienti entrate atte a soddisfare le loro esigenze di vita.Del resto però anche le ex mogli che ricevono l’assegno di mantenimento potrebbero in alcuni casi, essere costrette a pagare sullo stesso qualche gabella.Ed è quello che è successo ad una donna separata che, non rassegnandosi al fatto di vedere più leggero il suo assegno di mantenimento, proprio perché avrebbe dovuto pagarci un tributo sopra, ha ben pensato di chiedere aiuto ai giudici tributari.La protagonista della vicenda ha contestato infatti l’avviso di accertamento recapitatole per non aver pagato il contributo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sull’assegno di mantenimento, che consiste in un importo da versare obbligatoriamente allo Stato a copertura delle spese mediche per le vittime della strada.
La donna si appella al divieto di doppia imposizione
La contribuente per cercare di sfuggire al pagamento del contributo del Servizio Sanitario Nazionale lamenta la violazione del divieto di tassare due volte un stesso reddito.Nello specifico si duole del fatto che era già sottoposto a tassazione il reddito che percepiva l’ex coniuge, che le erogava appunto l’assegno di mantenimento.
Era quindi ingiusto tassare una seconda volta (attraverso il pagamento del contributo ) quanto da lei percepito sotto forma di assegno alimentare.
I giudici della Corte di Cassazione hanno però dato torto alla contribuente, ritenendo che non si può certo parlare di violazione del principio della doppia imposizione tributaria e ciò perché, nel caso di specie, è diverso il presupposto dal quale nasce l’obbligo di pagare le tasse.
Nel caso dell’ex marito esso si realizza con la percezione di un reddito da lavoro dipendente, nel caso della ex moglie si realizza con la percezione di un reddito rientrante nella categoria dei redditi diversi .In definitiva non sussiste violazione dell’obbligo di doppia imposizione qualora la moglie debba pagare un contributo al Servizio Sanitario Nazionale sul reddito percepito dall'assegno di mantenimento, posto che il reddito da lavoro dipendente del marito costituisce solo un fondo necessario per assolvere l’obbligo di mantenimento. ( Corte di Cass. sentenza n 22217 del 29.10.2015).Gli ermellini, in conclusione, hanno ritenuto tutti i redditi e quindi anche la categoria dei” redditi diversi”, al quale è riconducibile l'assegno di mantenimento devono esser tassati, non potendo sfuggire, in tal caso, al pagamento del contributo previsto dal Servizio Sanitario Nazionale. (art 31 Legge n. 41/1986). Per info di diritto premi il tasto "segui" accanto al mio nome.