In virtù di oramai consolidati orientamenti giurisprudenziali, l' ordinanza n. 17856 del 09 settembre 2015,non ha fatto altro che confermare e dare una risposta ancora più concreta agli attuali conflitti in materia di relazioni familiari. Si afferma chela convivenza more uxorio del coniuge separato con altro partner, non dàspazio al versamento dell'assegno di mantenimento asuo favore. Affinché l'erogazione dell'assegno di mantenimento siaannullato, è necessario che la relazione dell'ex coniuge col nuovo partner abbia i normali requisiti richiesti per la costituzione di una famiglia di fatto; dunque, devono esserci continuità e stabilità, concetti che oramaigodono di un'ampia riconoscenza sociale.

Il caso: ex moglieconvive con un nuovo partner. Ci sono i presupposti per l'assegno di mantenimento?

Nel caso di specie, il marito aveva proposto ricorso contro il decreto che confermava il versamento dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex moglie, legata di fatto ad un'altra persona e con la medesima convivente. Il ragionamento della Cassazione fa perno sulla libertà di scelta e sulla capacità di autodeterminazione di una persona adulta. Nell'ottica dell'attuale contesto socio-culturale, risulta ragionevole pensare alla fine di un matrimonio come la fine degli obblighi assistenziali, soprattutto se non viene ravvisato un evidente bisogno (come in questo caso). Ritenere esistenti ed ancora operativi i principi in materia di solidarietà matrimoniale, risulta aberrante, così come risulta contrario al senso etico, voler mantenere in piedi due famiglie parallelamente, per le sole ragioni economiche.

In alcuni casi, la Cassazione ha sicuramenteassunto un atteggiamento più rigido, come nel caso del coniuge quasi costretto al versamento dell'assegno di mantenimento, ma ad un'attenta analisi, si evidenzia la diversità dei valori sottesi alle decisioni degli ermellini. Ed è questa la ratio principale in virtù della quale, nel caso dell'ex coniuge convivente con un nuovo partner, non possa darsi luogo ad una riduzione del mantenimento.